Homo
Homini Christus
“Tutto nacque una sera, quando ad un
concerto rock vedemmo giovani più giovani di noi aver in mano un dispositivo al
posto di una fresca birra. La mattina prima lessi di una borsa valori che
brindava alla notizia circa una grande azienda annunciante licenziamenti”
.....Immagino…
“Signor
Presidente, gentili senatori, piacevole ed emozionate è il diritto di tribuna,
Vi ringrazio. Tuttavia, l’emozione provata non m’impedirà di essere molto
franco. Sarò breve. Unicamente una nuova costituente può permettere di
combattere la depressione politica, economica e sociale che affligge l’Italia d’
inizio millennio. Auguriamo che tutti i partiti abbiano il desiderio, il
piacere e il coraggio di aderirvi, liberandosi così dall’immobilismo etico, in
cui alla noiosa e sterile celebrazione del futuro tecnologico si affianca
l’indolenza con cui si accompagnano i problemi e i dolori dell’esistente, mai
intervenendo con efficacia e sempre rinunciando a proporre una via, quasi che
il senso della vita e la ricerca della felicità siano solo, oramai, espressioni
desuete che devono lasciar spazio al mito dell’ineluttabile rappresentazione
numerica e all’ego fluido avido. Noi non crediamo nelle lagnose infinite
autostrade automatiche. Esortiamo le persone a non smettere di sognare, a
scegliere ogni giorno e a considerare la politica altissima espressione di
bellezza capace di cambiare le sorti. La libertà delle scelte degli
uomini è la cosa più forte e imprevedibile. Cari senatori, la nostra
Costituzione è bella, ma il divenire ha svelato i suoi limiti. Essa è vaga, e
nel troppo vago, nel tempo, s’insinua lo scalpello malefico del relativismo,
ciò che il nostro sentire ritiene sia il grande male, o se volete, la falsa
libertà. Tale ismo non può essere risolto se si continua a concepire la laicità
dello Stato in termini assoluti. Se la laicità è ormai vissuta come paradigma
sempre irrinunciabile da osannare in ogni luogo, in ogni circostanza e in
eterno - indipendentemente da ciò che questo atteggiamento comporta -, vuol
dire che essa è divenuta laicismo, con il risultato che i valori cristiani di
cui tutti qui dentro siamo figli, saranno sempre, semplicemente, qualcosa in
più, ma sempre meno valori fondanti e di riferimento. A nostro
avviso bisogna costruire un processo inverso, identificando la laicità come
libera possibilità. D’altra parte il cristianesimo è libertà. Solo così, Noi
speriamo, si potrà raggiungere l’equilibrio e far intendere che il
cristianesimo è un ordine morale i cui valori, come disse il papa emerito in
sede impedita Benedetto XVI, « sono umani prima di essere cristiani ». Secolarizziamo
il laicismo. Quest’ultimo è stimolo alla babele, alla sopraffazione, alla
mancanza di rispetto, all’ingordigia, all’avarizia, all’invidia, alla guerra
per il gusto della guerra. Di seguito, dunque, il nostro contributo per
rianimare il cadaverico. Esso investe, per quanto vi si afferma, la sfera
internazionale”
di Alessandro
Borella
©2020
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.
1
L’Italia
è una Repubblica parlamentare in cui vivono cangianti libertà, giustizia,
natura.
Art.
2
L’Italia
è ricerca di armonia ed espressione vivente dei valori e degli istinti
sviluppati dalle civiltà che ne abitarono e visitarono il territorio.
Art.
3
L’Italia
rispetta la Storia e perpetua, in regime di libera adesione, la tradizione
della cultura italiana che, in accordo metafisico, considera Gesù, il Figlio di
Dio, l’uomo più coraggioso e generoso, colui che non fugge e lotta, simbolo di
semplicità, libertà e salvezza.
Art.
4
Il popolo
italiano stima la Madre dei credenti la donna più umile, buona, forte e bella.
Art.
5
L’Italia
invita al gravoso impegno di vivere rifuggendo l’accidia e la condizione homo
homini lupus. Libero è il tendere verso l’irraggiungibile homo homini Christus.
Art.
6
Il
fervore morale e l’escatologia sono promossi. L’ebbrezza dei costumi privati è
libera. La possibile violenza fisica e psicologica inerente all’esercizio delle
libertà personali è punita. La vigliaccheria è considerata aggravante.
Art.
7
La
sovranità appartiene al popolo italiano che la esercita attraverso il voto di
rappresentanza. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è un dovere etico e non può mai essere limitato. Il voto è espresso
con matita dal tratto indelebile. Le persone cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando
sempre giuramento. La Repubblica trova le forme per consentire alle persone
affette da disabilità di effettuare la promessa. Presta giuramento di esser
fedele alla Repubblica chi acquista la cittadinanza.
Art.
8
Tutti
gli italiani hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge e hanno diritto
di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale. La Repubblica consente e regola il diritto
di tribuna. Sono vietate le associazioni e le organizzazioni a carattere
militare. In onore del costume repubblicano e al fine di perseguire visione
generale, costruttivo distacco dai gruppi di pressione ed evitare conflitti di
interesse, i rappresentanti eletti dal popolo hanno l’obbligo, durante il
mandato, di non svolgere mestieri e di spogliarsi di eventuali rendite
finanziarie derivanti da attività economiche.
Art.
9
Tutte
le persone hanno diritto ad associarsi e a riunirsi pacificamente senz’armi. La
circolazione delle persone può subire limitazioni soltanto in stato di
emergenza e previa approvazione del Parlamento riunito in seduta comune.
L’approvazione richiede grandissima maggioranza qualificata. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Art.
10
Tutti
hanno il diritto di manifestare le proprie emozioni e il pensiero con la
parola, lo scritto e le altre arti. Tutti hanno il dovere morale di credere in
se stessi distinguendo tra individualismo ed egoismo, di aprirsi a sincera
gratitudine, di far crescere la propria personalità, di essere leali, di
rispettare la parola data e di aver riguardo, in armonia con il vicino prossimo,
del proprio tempo interiore. L’Italia ha come valore fondante l’amore e
l’ammirazione per la natura, per la sua forza e per le leggi che regolano la
sua perpetuazione. La Repubblica promuove l’attività sportiva nel mondo e la
considera primaria fonte di rilassatezza mentale e sanità fisica. È dovere e
diritto di ogni persona che vive nel territorio italiano esercitare, secondo le
proprie possibilità fisiche e intellettuali, un’attività, un mestiere o un
ruolo che concorra al benessere materiale e spirituale dell’umanità.
Art.
11
La
lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. Gli atti delle istituzioni
repubblicane devono essere espressi, discussi e compiuti in lingua italiana. Il
servizio pubblico di informazione, comunicando azioni o intenzioni degli
apparati della Repubblica, nonché informazioni utili alla sicurezza, alla
salute, all’economia e all’istruzione si rivolge al popolo in lingua italiana e
non in idiomi stranieri. La diffusione delle dichiarazioni rese nelle sedi
istituzionali è affidata ai mezzi di comunicazioni di massa pubblici, ai quali
possono aggiungersi soggetti privati accreditati. Il personale politico,
anche negli interventi appassionati e in qualsivoglia contesto, è tenuto ad
aver condotta stilistica elegante e ad aver diritto, in ambito mediatico, ad
esprimere compiutamente il pensiero. Il politico s’impegna in ogni luogo ad
evitare racconti mistificatori e dichiarazioni menzognere. La Repubblica
tutela i dialetti, promuove la curiosità per la lingua latina e il rispetto fra
le genti nel mondo.
Art.
12
La
religione è voce originaria di tutti i popoli.
Art.
13
La
Repubblica italiana riconosce il valore di tutte le culture religiose. La loro
forza risiede nella difesa dell’esperienza interiore e del mistero della natura
umana, ovvero l’aspetto della realtà di cui la scienza non può appropriarsi.
Esse difendono le memorie dei popoli. L’Italia auspica il considerare le
religioni espressioni spirituali che conservano tra loro particolari e
differenti visioni della verità, del vivere e del senso dell’esistenza. È
punito il vilipendio dei simboli sacri alle religioni.
Art.
14
I
principi del cristianesimo fanno parte del patrimonio storico e presente del
popolo italiano. L’Italia e la Città del Vaticano dialogano e sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Le materie per le quali si
manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato, e
non menzionate nella presente Carta, potranno essere regolate con accordi
bilaterali. La Repubblica e la Chiesa cattolica collaborano per la tutela
del paesaggio e delle ricchezze storiche ed artistiche della Nazione. I luoghi
di culto dismessi sono difesi dalla secolarizzazione e non possono essere
destinati ad attività economiche. Nessuno può pretendere la censura di opere
d’arte presenti nei luoghi di fede e nelle istituzioni artistiche e culturali
italiane. L’Italia riconosce l’importanza della concezione cristiana della
libertà per lo sviluppo dell’arte e della scienza, appoggia il continuo
confronto tra le istanze creazioniste ed evoluzioniste e costruisce profondi
rapporti con le Nazioni che identificano il Cristianesimo patrimonio fondante
della propria identità.
Art.
15
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne
propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto. La diffusione
del culto in luogo aperto al pubblico è obbligatoriamente svolta anche in
lingua italiana. L'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato.
Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante di corpo o altra
autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la
partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte
ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e
dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze
armate. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda
i conforti della sua religione, i ministri di questa devono essere chiamati ad
assisterlo.
Art.
16
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso a tre
bande verticali di eguali dimensioni; natura, spirito, passione. La
bandiera della Repubblica è il simbolo della patria. La bandiera da
combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore
dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo
dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio. Alla bandiera
vanno tributati i massimi onori. La Repubblica deplora e punisce il vilipendio
della bandiera al fine di tutelare le istituzioni, il principio di autorità e
il sentimento di appartenenza alla Nazione. Roma è la capitale della
Repubblica.
Art.
17
L’inno
nazionale è il canto degli italiani di Goffredo Mameli musicato da Michele
Novaro. La Repubblica italiana incoraggia gli studi musicali e canori. La
musica è anima e manifestazione dell’immensità e dei segreti del cosmo.
Art.
18
L’Italia
non consente limitazioni alla propria sovranità.
Art.
19
Le
Forze armate della Repubblica italiana difendono la sovranità nazionale, i
confini e la pace nel mar Mediterraneo. La Repubblica stanzia loro opportune
risorse. Ai militari possono essere affidati compiti di polizia giudiziaria e
di protezione civile. Le Forze armate possono intervenire, ove richiesto dalla
organizzazione delle Nazioni Unite e previa autorizzazione del Parlamento, in
scenari internazionali in ottica pacificatoria tra belligeranti o per impedire
crimini contro l’umanità. L’Italia, in virtù dei rapporti di amicizia con gli
Stati Uniti d’America, ospita basi militari americane. L’uso delle basi per
attività belliche è rigorosamente vincolato alla filosofia di intervento delle
Forze armate italiane ed è sottoposto ad approvazione parlamentare. Nel caso di
minaccia e aggressione subita l’Italia e gli Stati Uniti d’America stabiliscono
fra loro tenace alleanza. A seguito di accordi, le Forze armate italiane
possono partecipare a missioni addestrative in territori, mari e cieli di altre
Nazioni. Il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i
poteri necessari. Accertata l’abilità, il servizio militare di leva è
obbligatorio per tutti gli italiani di sesso maschile e facoltativo per le
donne e i chierici. Esso ha durata di mesi sei. La difesa della patria è sacro
dovere per tutti gli italiani, ognuno con le proprie capacità. Il militare
di ogni ferma e grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei
compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole
partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali
affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. Il
militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del
prestigio delle Forze armate. La Repubblica tutela l’onore delle Forze armate.
I militari responsabili di tradimento affrontano pubblica cerimonia di
disonore. Dulce et decorum est pro patria mori.
Art.
20
Il
servizio civile ha durata di mesi sei; è obbligatorio per tutti e può essere
svolto prima o dopo il servizio militare. Le persone con gravi disabilità sono esentate.
Durante il servizio civile e il servizio militare di leva è vietato
espatriare.
Art.
21
La
libertà nel rispetto della legge è ciò che guida le Forze dell’ordine. Gli
operatori di pubblica sicurezza sono tutelati contro chi attenta alla loro sicurezza.
Art.
22
L’Italia si adopera
in ambito internazionale per combattere il commercio illegale di armi, deplora
la destabilizzazione degli Stati e la vigliacca concezione di guerra per
procura.
Art.
23
L’Italia
aborre la guerra, in tutte le sue forme, per la risoluzione di controversie
internazionali legate al commercio e allo sfruttamento delle risorse
energetiche presenti sul pianeta e nell’immensità dell’Universo. L'acqua è il
bene primario. È impegno della Repubblica sviluppare e favorire nel mondo la
diplomazia fra le Nazioni e la ricerca scientifica sulle fonti energetiche
vitali, utili a rendere i popoli di ogni latitudine indipendenti. Lo Stato è
titolare delle aziende che devono, per obbligo etico, potenzialmente garantire
sul territorio italiano sufficiente approvvigionamento idrico ed
energetico. È dovere delle aziende italiane, pubbliche e private,
contribuire al benessere sociale, ambientale ed economico delle Nazioni in cui
operano e sfruttano le risorse energetiche a favore del popolo italiano.
Art.
24
È
impegno della Repubblica difendere, nei limiti delle responsabilità e dei
poteri umani, l’integrità del pianeta Terra che fluttua nei tempi della
natura. L’Italia lotta perché si tuteli nel mondo il benessere della fauna
e della flora impedendo diffusione incontrollata di specie alloctone. La
Repubblica incoraggia l’agricoltura e l’allevamento a carattere non intensivo
ed opera affinché le organizzazioni internazionali perseguano l’ideale sviluppo
di pacifiche Nazioni, in cui la tendenza all’autarchia alimentare e la libera
circolazione delle conoscenze stimoli la ricerca dell’indipendenza
manifatturiera, rendendo a tal guisa lieve e responsabile la naturale
propensione degli esseri umani a spostarsi e curioso il girovagar delle genti
nel mondo. Chi ama la patria ama tutte le madrepatrie e difende il diritto di
non emigrare.
Art.
25
La
Repubblica combatte il traffico di esseri umani e punisce i moderni Caronte.
Art.
26
La
ricerca scientifica è libera. La Repubblica italiana sostiene lo studio e
l’esplorazione dell’Universo; a tale fine conferisce alle istituzioni
scientifiche pubbliche e private libertà di applicazione tecnologica nello
spazio al di fuori del pianeta Terra. Ciò nonostante, è dovere della Repubblica
ostacolare in ogni luogo la miserabile pratica finalizzata alla clonazione
riproduttiva degli esseri animati.
Art.
27
La
Repubblica italiana, in obbedienza al ruolo etico che ne forma l’essenza,
istituisce comitato di controllo a partecipazione parlamentare sulle
applicazioni tecnologiche nei processi produttivi presenti in Italia. Esso deve
garantire che le macchine, la robotica e l’intelligenza artificiale siano
disciplinate, asservite e controllate dall’essere umano, salvaguardando
l’esistenza del lavoro inteso come peculiarità imprescindibile della persona.
L’Italia difende in ogni ambito terrestre la rilevanza del protagonismo umano
per impedire che i processi di automazione e informatici estremi riducano il
cervello a modulo standardizzato e degenerino le capacità sensoriali e pratiche
dell’umanità, proteggendo in tal modo la libertà, l’eterogeneità delle culture,
l’esistere delle passioni, la realtà sensibile e la bellezza
dell’agire. La Repubblica limita la diffusione nell’ambiente degli
apparati di computazione miniaturizzati e invisibili all’attenzione cosciente
dell’uomo, evitando così il volgere verso il dramma, in cui l’incorporazione
della tecnologia che rende indistinguibile il confine tra l’essere umano e gli
oggetti che lo circondano conduca verso l’uomo nato per la solitudine.
Art.
28
La
Repubblica italiana, promuovendo la cultura, ricorda al genere umano il
significato originario della parola, coltivare ed abitare, favorendo nel mondo
il risveglio delle arti e dei mestieri, positiva disposizione per la creazione
e la domanda di beni autoctoni, l’economia di prossimità e il conseguente
rispetto per il proprio ambiente naturale. L’Italia agevola il commercio che
avviene all’interno di negozi fisici. L’Italia tutela l’artigianato e considera
l’attività manuale l’ambito in cui nasce la libertà e l’intelligenza umana,
nonché l’afflato primo che conduce alla spiritualità.
Art
29
Nei
limiti dettati dalla correttezza deontologica, il sistema sanitario nazionale,
difendendo la vita, non risponde a criteri di produttività economica. La salute
è diritto fondamentale dell’individuo e interesse per la collettività. Le cure
all'indigente, chiunque egli sia, sono garantite. Salvo per motivi che
costituiscono pericolo incombente e tangibile per la salute pubblica o di
urgenza di sopravvivenza relativa a trauma improvviso, nessun trattamento
sanitario e terapeutico può avvenire senza il consenso libero e informato della
persona. Vige il principio di possibilità di autodeterminazione. Esso consente
la libertà dell’essere umano di rifiutare o di interrompere le cure per
sconfiggere le malattie. È in ogni caso dovere morale assistere il cammino
finale dei sofferenti, fornendo loro i nutrienti di base per perpetuare la
speranza di vita e i farmaci per alleviare il più possibile il dolore, mai
privando il morente della libertà o la possibilità di avere forme di coscienza.
L'introduzione nel corpo umano di strumenti informatici permanenti a fini di
monitoraggio è vietata. L'assistenza privata è libera in accordo con i
principi costituzionali.
Art.
30
La
proprietà è pubblica o privata. Non è ammessa la commistione.
Art.
31
L’iniziativa
economica è promossa e non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza
dei lavoratori, alle persone e alla natura. È compito primario della politica
armonizzare gli interessi collettivi con l’intraprendenza degli
individui. La proprietà privata può essere, salvo congruo
indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
Art.
32
È
dovere della Repubblica costruire, avvalendosi anche di imprese private, le
infrastrutture ingegneristiche ritenute indispensabili per poter risiedere,
errare e lavorare. La gestione dei servizi di trasporto di base è pubblica. Lo
Stato consente ai soggetti privati di integrare, con mezzi propri, i servizi di
base garantiti. In tale caso l’impresa privata titolare della concessione
collabora al mantenimento e allo sviluppo funzionale delle infrastrutture. La
compagnia aerea di bandiera raggiunge tutte le capitali del mondo.
Art.
33
Le
strutture materiali dell’infosfera presenti sul territorio, nei cieli e nei
mari italiani appartengono alla Repubblica italiana. L’accesso infrastrutturale
alle reti di telecomunicazioni è diritto di tutti.
Art.
34
L’Italia
considera i sistemi monetari strumenti al servizio del lavoro.
Art.
35
La
sovranità monetaria, in ossequio alla missione di accrescere il benessere
comune cui devono tendere gli Stati, è la base della libertà del singolo e
delle Nazioni nel contesto del gioco capitalista. L’Italia si adopera in sede
internazionale affinché tutte le monete del mondo abbiano pari dignità.
L’Italia appoggia la flessibilità dei cambi tra le valute. Il riallineamento
monetario è ricerca di pace ed equilibrio, permette di non svalutare il lavoro
ed è etereo terreno su cui rallenta il delirio di onnipotenza imperialista e
mercantilista; esso conduce alla via dell’armonia tra i fondamentali
macroeconomici delle Nazioni, ricordando che essa, in quanto tale, è armonia di
tensioni opposte che ineluttabilmente lottano per liberare le vantaggiose
creatività offerte dall’economia di mercato. L’Italia s’impegna affinché si
attenui nel mondo l’apologia delle esportazioni e prevalga in ogni Nazione la
domanda interna, principale fonte di ricchezza dei popoli e di respiro delle
culture.
Art.
36
La
moneta della Repubblica è la Lira. Essa è strumento sovrano e duale, a debito e
a credito. È compito arduo e solenne crearla con equilibrata consapevolezza.
Art.
37
La
moneta è emessa dall’ente pubblico Banca d’Italia.
Art.
38
La
moneta esente debito è inerente al sistema pensionistico e può esser creata durante
i fisiologici momenti di crisi, è legata ai metalli ritenuti preziosi custoditi
dalla Repubblica ed è parzialmente convertibile con essi in quantità simbolica,
ha intrinseca e perpetua forza ed è il dono della Repubblica alla vita
lavorativa. Solidalmente con tutti i contributi versati concorre a creare
serenità economica accompagnando l’età della saggezza verso l’ora dell’addio.
Art.
39
Nel
rispetto delle evidenze storiche è essenziale che la Banca d’Italia e il
Governo collaborino affinché la determinazione dei tassi di interesse rimanga a
controllo e coordinamento pubblico, così mitigando le instabili o golose
passioni degli attori speculativi, incoraggiando e tutelando l’allocazione del
risparmio e, unitamente al prelievo fiscale, consentire alle forze politiche di
dettare la visione, creare adeguate risorse per i servizi al popolo e di
applicare l’agenda economica e sociale in cui credono. Il debito pubblico è
pertanto comunemente accettato come abitudinario, sempre crescente
nel lungo periodo e inestinguibile per definizione. La sua moderazione è il
frutto dello sviluppo economico che non può essere duraturo senza l’intervento
dello Stato, le cui spese sono redditi del settore privato. L’azione dello
Stato nell’arte economica è funzionale alla ricerca della piena occupazione e
al raggiungimento di dignitosi salari che crescano costantemente nel tempo più
del debito, consentendo all’economia di poter offrire i prezzi più convenienti
ravvivando la concorrenza tra le imprese.
Art.
40
Il
debito privato concerne le scelte e l’onore fra gli umani.
Art.
41
È
principio categorico la separazione delle attività bancarie commerciali da
quelle d’affari operanti in Italia. La Repubblica vigila e disciplina le
istituzioni finanziare operanti in Italia affinché vengano forniti adeguati
danari alle imprese, evitando robusta inflazione creditizia e moderando la
creazione di risorse derivanti da strumenti finanziari. Sono vietati
i lotti minimi di negoziazione delle azioni societarie. La Repubblica
norma il vincolo di portafoglio relativamente ai titoli di debito pubblico
italiano per garantire stabilità al sistema finanziario. Le vendite allo scoperto
sui mercati finanziari italiani sono vietate, ciò che non si possiede non si
può vendere. La partecipazione delle banche al capitale delle imprese non
finanziarie è regolata al fine di evitare conflitti di interesse, sostenendo in
tal modo indipendenza e responsabilità decisionale all’ interno delle aziende.
Art.
42
La
Banca d’Italia sostiene la solidarietà fra le Nazioni e investe parte decimale
degli investimenti obbligazionari in titoli di Stato esteri. La Banca d’Italia
non può investire in aziende private.
Art.
43
La
Repubblica italiana provvede ad istituire apposite istituzioni finanziare
pubbliche per custodire i risparmi, favorire l’accesso al credito dei
volonterosi, rinvigorire la concorrenza tra gli operatori economici legalmente
risiedenti in Italia e sostenere aziende pubbliche di rilevante interesse
nazionale in termini di strategicità. L’industria è condizione imprescindibile
per la stabilità economica. La Repubblica tutela il patrimonio
archeologico industriale e può intervenire nazionalizzando aziende e
banche in evidente difficoltà. L’eventuale salvataggio degli istituti
bancari non può arrecare danno al correntista. Il sistema bancario deve
garantire la possibilità di possedere materialmente il denaro attraverso il
libero uso del contante. La Repubblica favorisce l’accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell’abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice.
Art.
44
Gli
enti pubblici a carattere non bancario non possono accedere a strumenti
finanziari privati diversi dai contratti di mutuo. Il patrimonio demaniale
pubblico va preservato e valorizzato.
Art.
45
La
Repubblica invita tutti a considerare, oltre al lucro, ciò che più appaga
l’anima nell’impresa, ovvero la ricerca del pregio e della durata di ciò che
viene prodotto o fornito. Il passo calmo consente di raggiungere tale
obiettivo. Distinguere la pazienza attenta del progresso dall’ansia del
nuovismo.
Art.
46
Il
sistema burocratico, al fine di agevolare gli adempimenti del popolo e sostenere
l’entusiasmo di chi intraprende, è improntato alla massima semplicità
possibile, alla non contraddizione, al buon senso e alla brevità. I
pubblici impiegati devono essere imparziali e al servizio esclusivo della
Nazione. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende di Stato
si accede mediante concorso salvo i casi, stabiliti dalla legge, di
collocamento obbligatorio di persone disabili.
Art.
47
Il
sistema fiscale è informato a principi di chiarezza. Tutti i cittadini sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Le erogazioni liberali sono
benvenute e non sono soggette ad imposta. Quote millesimali delle imposte
sul reddito possono essere destinate a istituzioni religiose, allo Stato, ai
partiti, sindacati, associazioni sportive e musicali, enti di volontariato,
ricerca e interesse sociale. La Repubblica orienta il maggior prelievo
fiscale verso i consumi e i redditi da capitale derivanti da strumenti
finanziari privati. La minor pressione fiscale sul lavoro permette superiore libertà
di indirizzo di spesa delle persone, aumentando la concorrenza tra le imprese
che creano e commerciano beni e servizi. L’aliquota sui redditi da lavoro è uguale
per tutti. Coloro che, in ragione del proprio lavoro, dispongono di elevata
capacità contributiva sono ulteriormente soggetti, oltre una certa soglia di
reddito, ad aliquote estremamente progressive per i redditi eccedenti tale
soglia. Le aliquote possono variare nel tempo a seconda del ciclo economico.
Art.
48
Nel
rispetto del contribuente sono vietati i tributi sui tributi. In qualsiasi
ambito, le sanzioni di carattere pecuniario non possono generare interessi
superiori al limite, periodicamente stabilito, oltre il quale si configura il
tasso usuraio. In conformità alla pari dignità tra le persone e i loro percorsi
di vita sono vietate le agevolazioni fiscali in ragione dell’età, del sesso, del
grado di istruzione, del credo e della nazionalità del lavoratore.
Art.
49
Tutte
le attività economiche, anche non legalmente residenti, che producono o vendono
beni in Italia devono corrispondere imposte alla Repubblica in ragione del loro
fatturato qui generato. La legge, al fine di fortificare la coesione nazionale
e in osservanza della uguale dignità che caratterizza qualsiasi genere di lavoro,
stabilisce le modalità per cui il sostegno alla Repubblica attraverso le
imposte sul reddito delle persone fisiche sia un atto volontario. Il ruolo di
responsabilità che le aziende rivestono nella società affida loro il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Art.
50
La
Repubblica premia le imprese che reinvestono gli utili in azienda, quand’anche
siano indirizzati alla manutenzione e al ripristino di beni strumentali. La
legge vieta qualsivoglia forma di obsolescenza programmata. In azienda, pubblica o privata che sia,
l’incremento della produttività del lavoro frutto di innovazione tecnologica
informatica e robotica deve corrispondere ad aumento salariale di tutti i
lavoratori, indipendentemente dalle competenze e ruoli ricoperti. La legge
stabilisce i criteri di implementazione di tale necessità.
Art.
51
Il
bilancio economico e finanziario dello Stato è pubblico. I Comuni e le Province
provvedono a comunicare i bilanci ai cittadini in forma chiara e dettagliata.
Art.
52
La
Repubblica protegge il lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori; le
imprese devono curare la formazione iniziale del lavoratore, l’elevazione
professionale e la ricerca della salubrità degli ambienti di lavoro. Al fine di
tutelare la dignità del lavoratore ed impedire la condizione di schiavitù, la
Repubblica, in orchestra con le imprese e i sindacati, ha la facoltà di
stabilire il salario minimo legale e di variarlo nel tempo. L’Italia si adopera
in sede internazionale affinché tutte le Nazioni perseguano anch’esse politiche
che rispettino la nobiltà del lavoro. La durata della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge, la cui finalità è consentire al lavoratore
il diritto retribuito ad obbligatori spazi di tempo dedicati all’organizzazione
della propria vita, al riposo, all’intimo e alle vacanze dell’animo e del
fisico. Il lavoratore impiegato a tempo pieno ha pertanto diritto a due giorni
di riposo settimanale, anche al fine di mantenere freschezza mentale e
concentrazione nell’impegno lavorativo. La legge stabilisce precise direttive
affinché la stragrande maggioranza dei lavoratori impiegati nelle società
quotate possa godere di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Art.
53
La
Repubblica esorta ad eseguire il lavoro con spirito di precisione,
responsabilità, adeguato atteggiamento propositivo ed eleganza dei modi nel
rapporto fra colleghi. La Repubblica invita le imprese a non considerare il
lavoratore una semplice cifra di sistema bensì fonte di eterogenea ricchezza.
Le aziende non possono infrangere la dignità personale, morale, professionale e
la salute psicofisica del lavoratore. Nessun lavoratore o candidato a posizione
lavorativa – salvo le professionalità che coinvolgono precipuamente la
sicurezza fisica del prossimo - può essere soggetto ad indagine psicologica
finalizzata a giudizi emotivi discriminatori. Considerata l’imperscrutabilità
di fondo della personalità umana e il divenire di essa in mezzo agli altri
nello spazio e nel tempo, nessuna applicazione informatica può essere
utilizzata per descriverla.
Art.
54
La
Repubblica sollecita le aziende ad evitare inutile e fuorviante uso di idiomi
stranieri per descrivere posizioni lavorative. Inoltre, tutte le proposte di
lavoro riferite a impieghi da svolgersi unicamente in Italia sono espresse con
vocabolario italiano seppur prevedano compiti e situazioni in cui si renda
necessario l’utilizzo di lingua straniera.
Art.
55
È
vietato il monitoraggio costante, pervasivo e generalizzato dell’attività
lavorativa. Sono vietati gli strumenti che violano la sacralità del corpo
umano. Il lavoratore può esercitare il diritto alla non reperibilità fuori dal
contesto lavorativo e alla disconnessione dall’infosfera aziendale al fine di
evitare invasivo continuum spazio-temporale. Laddove possibile è auspicata la
diffusione della musica negli ambienti di lavoro.
Art.
56
In
Italia è vietata l’attività lavorativa fino al compimento di diciotto anni. Successivamente,
nessuna impresa privata o ente a diritto pubblico civile può porre limitazioni,
in merito all’età, per accedere a posizioni lavorative e concorsi.
L’amministrazione militare può stabilire criteri anagrafici in virtù della
particolare natura del servizio. La legge stabilisce l’ora in cui si ha diritto
al congedo definitivo dal lavoro subordinato. Le imprese e i lavoratori, in
piena libertà e di comune accordo, possono continuare la collaborazione per
trasferire le conoscenze e le esperienze alle nuove leve.
Art.
57
Il
lavoro autonomo, per definizione, non ha carattere di subordinazione di alcun
tipo.
Art.
58
La
persona inabile al lavoro ha diritto al mantenimento. Coloro che risultano
sprovvisti dei mezzi necessari per vivere hanno diritto all’assistenza
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. I disabili e i
minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale nella
pubblica amministrazione e nella impresa privata.
Art.
59
L’organizzazione
sindacale è libera e senza scopo di lucro. I lavoratori iscritti possono
rivolgersi al sindacato per veder tutelati i diritti legati al lavoro. Il
sindacato offre consulenza gratuita ai bisognosi, collabora con Parlamento e
Governo per la stesura dei contratti collettivi nazionali. La Repubblica vieta
l’istituzione di contratti di lavoro in cui il lavoratore è - a disposizione
dell’azienda -. Il lavoro a tempo pieno è fiscalmente agevolato. Il diritto di
costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale
è garantito, in collaborazione pacifica e costruttiva con il datore di lavoro,
a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Il diritto di sciopero è
ammesso per fini contrattuali, di solidarietà e di protesta. Tale facoltà non
può infrangere il diritto del popolo alla salute e all’istruzione.
Art.
60
La
Repubblica italiana non ammette forma alcuna di detenzione, ispezione,
perquisizione personale, del domicilio ed ogni altra restrizione della libertà
personale se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria. In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro sedici ore all’autorità giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive ventiquattro ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto. Il privato può procedere all’arresto quando la
legge ne stabilisce l’obbligatorietà e vi è flagranza di reato perseguibile
d’ufficio, consegnando senza ritardo alla polizia giudiziaria il reo e le cose
costituenti il corpo del reato. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e immagine personale sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge e con sistemi
tecnologici di proprietà dello Stato. Le leggi della Repubblica proteggono i
dati personali degli individui e il diritto all’oblio. Nessuno può essere
costretto a portare con sé strumenti tecnologici atti a tracciare la posizione
geografica della persona nel mondo. È in generale vietato qualsiasi
atteggiamento invasivo, intimidatorio e vessatorio nei confronti della persona.
Art.
61
Nessuno
può essere privato della capacità giuridica e del nome. La Repubblica può
revocare la cittadinanza italiana a coloro che accettano incarichi politici,
militari e cittadinanza da paesi formalmente in guerra con
l’Italia. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Nullum
crimen sine poena, nulla poena sine lege. La responsabilità penale è personale.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
e punisce la violenza di ogni genere su chi è sotto posto a restrizioni di
libertà. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Il
termine per depositare la sentenza è perentorio. Nessuno può essere punito se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
deve cercare di raggiungere la rieducazione del condannato. Non è ammessa la
pena di morte. La persona soggetta ad errore giudiziario ottiene sempre
risarcimento del danno.
Art.
62
L’ingresso
in Italia è subordinato al possesso di valido e riconosciuto documento di
identificazione. È facoltà della Repubblica stabilire visti di ingresso ed
impedire, anche solo temporaneamente, immigrazione. La legge stabilisce i
criteri che regolano il soggiorno degli stranieri e l’accoglienza dei
richiedenti asilo, rifugiati politici e profughi. Lo straniero ha il dovere di
dichiarare il proprio status con franchezza e onore. È vietata l’estradizione
dello straniero per reati politici, salvo i casi in cui egli si sia macchiato
di genocidio e terrorismo. È in ogni caso vietata l'estradizione quando
l'ordinamento straniero sanziona con la pena di morte il delitto
commesso o imputato al soggetto presente sul territorio nazionale. Lo straniero maggiorenne condannato per
reati penali è espulso dopo aver scontato la pena detentiva. Lo straniero
regolarmente soggiornante ha diritto a poter lavorare e all’iscrizione al
sistema sanitario nazionale.
Art.
63
La
cittadinanza italiana è riconosciuta iure sanguinis. La cittadinanza iure soli
è riconosciuta ai minori figli di apolidi, di genitori ignoti e ai minori
stranieri adottati. Ius scholae: tutti gli stranieri che hanno frequentato
inderogabilmente l’intero ciclo della scuola dell’obbligo possono ottenere,
previa domanda, la cittadinanza italiana. Tutti gli stranieri di maggiore età
che non hanno completato l’intero ciclo della scuola dell’obbligo possono,
previa domanda, ottenere la cittadinanza qualora siano residenti da almeno
venti anni in Italia e dimostrino, a seguito di esame, buona conoscenza della
lingua italiana. In assenza di condanne penali da parte di autorità giudiziaria
straniera si può ottenere la cittadinanza per matrimonio con persona italiana
dopo sette anni dalla celebrazione.
Art.
64
La
cittadinanza è negata qualora sussistano comprovati motivi inerenti alla
sicurezza dello Stato. La Repubblica facilita la naturalizzazione di coloro che
non hanno mai goduto di diritti di cittadinanza.
Art.
65
La
tutela dei minori è dovere categorico. La Repubblica italiana considera l’esser
figlio il simbolo primario della vita; nessuno può non esserlo. La possibilità
dell’aver figli non è dovere o diritto di singole volontà bensì frutto di
unione tra maschio e femmina. La responsabilità morale del maschio
nell’atto carnale è assoluta. Considerate le molte possibilità che la scienza
offre agli esseri umani per impedire il concepimento, l’interruzione di
gravidanza, al fine di limitare l’inevitabile e intimo dolore psicologico della
donna, è ammessa unicamente nei casi di violenza, grave stato depressivo e in
situazioni in cui la madre è in serio pericolo di vita e non è possibile
anticipare la nascita di una nuova vita. La ricerca della conoscenza delle
origini biologiche è diritto di ogni persona. I padri e le madri godono di
eguaglianza morale e giuridica nei confronti dei nati. L’uomo e la donna che
scelgono di unirsi in matrimonio hanno la facoltà di consentire alla scienza di
aiutare la predisposizione alla procreazione; a tale fine, per tutelare l’unità
morale e spirituale della coppia e nel rispetto di elementari meccanismi di
natura non è ammessa la presenza nel corpo della donna di cellule estranee ai
coniugi.
Art.
66
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se
nati fuori dal matrimonio. La Repubblica agevola con misure economiche
sostanziali tutti i genitori che vivono in Italia con figli minorenni. Nei casi
di incapacità, assenza o morte dei genitori la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
Art.
67
L’Italia
riconosce l’amore sentimento universale e bilancia la libertà di vivere con dignità
e fierezza le inclinazioni sessuali con la salvaguardia della famiglia animale
dedita alla perpetuazione della specie umana. L’istituto dell’adozione è
riservato all’ uomo e la donna uniti in matrimonio.
Art.
68
La
scuola è aperta a tutti. L’istruzione, impartita per conseguire il titolo di
scuola secondaria superiore o qualifica professionale, è obbligatoria e
gratuita. Essa deve formare al dogma e al dubbio, non scholae sed vitae
discimus. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.
Art.
69
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto
un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art.
70
I
supporti tecnologici digitali alla didattica sono vietati nell’istruzione elementare
al fine di non disperdere nelle immagini virtuali il potenziale di
concentrazione profonda dell’alunno, indispensabile per imparare a leggere,
scrivere e far di conto.
Art.
71
La
scuola elementare, media e superiore è per gli alunni autonomo luogo di studio,
aggregazione e sentimento in cui non vi è necessità di strumenti tecnologici
digitali a fini comunicativi. È pertanto precluso allo studente l’uso di tali
supporti all’interno dell’edificio scolastico durante tutto l'arco di tempo
compreso tra l'entrata e l'uscita. Il personale docente s’impegna a mantenere
condotta concorde durante l’ora di lezione. La legge può stabilire aperture
straordinarie della scuola per attività culturali, ludiche e d'incontro, in
orario pomeridiano e serale, con possibilità d'uso di dispositivi elettronici.
Art.
72
La
scuola deve garantire significativo monte ore destinato all’attività sportiva
nonché la possibilità di accedere all’ora di religione cattolica, all'ora di
musica e al tempo dedicato alla scrittura a mano di un tema.
Art.
73
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dallo Stato. La potestà
legislativa appartiene allo Stato. Le Regioni sono espressioni
storico-geografiche che racchiudono caratterizzazioni linguistiche e culturali.
Nel territorio dei Comuni sono presenti gli organi decentrati dello Stato. I
Comuni e le Province possiedono un proprio patrimonio demaniale.
Art.
74
Coloro
che hanno raggiunto i requisiti d’età possono essere eletti in
Parlamento. La persona condannata per reati penali e che ha scontato per
intero e senza sconti la propria pena giudiziaria è uomo libero e può
concorrere a diventare rappresentante del popolo. La Repubblica garantisce
il diritto al voto di preferenza. Il giudizio morale in merito a qualsiasi
candidato è nella informata e libera coscienza dell’elettore.
Art.
75
Il
partito politico è associazione senza scopo di lucro. La presentazione di una
lista alle elezioni nazionali è subordinata alla raccolta firme di cittadini.
Il numero di firme è simbolico e corrisponde agli anni trascorsi dall’Unità
d’Italia.
Art. 76
Le
erogazioni liberali in favore dei partiti possono essere effettuate
esclusivamente da singole persone; la quota massima elargibile annualmente è
pari al reddito pro capite medio annuale degli italiani nell’anno precedente al
versamento. Ogni partito deve dotarsi obbligatoriamente di statuto e programma
elettorale. I Comuni regolano l’adunata civile per i comizi. Le assemblee
legislative sono elette a base nazionale; il collegio è unico. La legge
stabilisce forme di rimborso pubblico ai partiti per lo svolgimento dei comizi.
Art.
77
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato. Le sedute e gli
atti sono pubblici. L’adunata segreta è contemplata soltanto nelle commissioni.
Art.
78
Le
cariche di senatore e deputato sono tra loro incompatibili. La carica di
parlamentare è incompatibile con le cariche elettive nei Comuni e nelle
Province. La carica di magistrato è incompatibile con le cariche parlamentari e
con le cariche elettive nei Comuni e nelle Province.
Art.
79
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione e ne difende l’onore.
Art.
80
Il primato della politica impone che i membri del Parlamento non possano
essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della
libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo
che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. L'eventuale autorizzazione a procedere s'intende
concessa per tutti i titoli prospettati dal magistrato richiedente.
Art.
81
La Camera
dei deputati e il Senato sono eletti per quattro anni. La durata delle Camere
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art.
82
La Camera
dei deputati e il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono
eleggibili a deputati tutti coloro che il giorno delle elezioni hanno compiuto
venticinque anni d’età. Sono eleggibili a senatori tutti coloro che il giorno
delle elezioni hanno compiuto quarant’ anni d’età.
Art.
83
Il
numero dei parlamentari si ottiene dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento, per il numero della
popolazione residente nel territorio provinciale meno abitato. I due terzi
interi del quoziente corrispondono al numero dei deputati, un terzo al numero
dei senatori. Si possono costituire nuove Province ma mai abolirle o accorpare
province già esistenti.
Art.
84
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
Presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza qualificata di tre quarti dei suoi
componenti. I membri del Governo, se richiesti, hanno l’obbligo di assistere
alle sedute. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.
Art.
85
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro sessanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle
elezioni. Finché non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto
dei suoi componenti.
Art.
86
I
partiti che ottengono almeno il quattro per cento dei voti validi sono ammessi
in Parlamento. I Partiti che ottengono percentuale inferiore e che superano l’uno
per cento hanno diritto di tribuna.
Art.
87
Le
forze politiche, al fine di preservare la propria identità e stimolare
l’orientamento ideale dell’elettore, si presentano alle elezioni in liste
singole. L’assegnazione dei seggi parlamentari avviene con metodo puramente
proporzionale in modo da rispecchiare nel complesso i sentimenti politici degli
italiani e l’indirizzo generale. La stabilità di Governo dev’esser frutto della
volontà politica di perseguire con audacia ideali dichiarati condivisi,
rispettando il Parlamento e il principio di unità e interesse nazionale.
Art.
88
Le
eventuali crisi di Governo devono essere sempre formalizzate in Parlamento. La
caduta del Governo può comportare la fine anticipata della legislatura qualora
il Parlamento non sia in grado di costruire nuova maggioranza coesa. La caduta
di un secondo Governo conduce obbligatoriamente allo scioglimento delle Camere.
Art.
89
I
parlamentari e i membri del Governo, in virtù del ruolo totalizzante ed
esclusivo a cui sono chiamati, ricevono adeguate indennità, diarie, assegni di
fine mandato e trattamento pensionistico.
Art.
90
L’iniziativa
di legge appartiene a ciascun membro del Parlamento e al Governo. Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno trentatremila elettori, di un progetto redatto in articoli. Tutte
le persone maggiorenni hanno la facoltà di rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
91
La
funzione legislativa primaria è esercitata collettivamente dalle due Camere
attraverso il disegno di legge. In ossequio a tale principio e alla
responsabilità che il parlamentare deve a se stesso e all’elettore la
delegazione legislativa al Governo è vietata. Il Governo è libero di presentare
disegni di legge.
Art.
92
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni legge deve essere
approvata, nell'identico testo, da entrambi i rami del Parlamento. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art.
93
Il
Governo, per accelerare la funzione esecutiva può, in via eccezionale e in
presenza di presupposti di necessità e urgenza conclamati, deliberare
provvedimenti aventi forza di legge chiamati decreti-legge; essi sono emanati
dal Presidente della Repubblica, non possono accorpare al loro interno materie
disomogenee, devono essere di immediata applicazione e subito presentati per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro tre giorni. I decreti sono inemendabili ma perdono
efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro
venti giorni. L’ iterazione del decreto-legge è vietata.
Art.
94
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro quarantacinque
giorni dalla loro approvazione. Le leggi sono pubblicate in gazzetta ufficiale
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione in modo che tutti la possano conoscere.
Qualora il Presidente della Repubblica ritenga che una legge o parte di essa
presentino vizi di incostituzionalità chiede con messaggio motivato alle Camere
una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, il
Presidente della Repubblica ha l’obbligo di promulgare la legge senza
motivazioni.
Art.
95
Allo
scopo di dar certezza sulle regole del vivere comune sono stabiliti i limiti
temporali per la definizione dei provvedimenti di attuazione necessari alla
esecuzione delle leggi. Tali limiti non possono essere prorogati. Il mancato
rispetto dei termini rende decaduta la legge. Il Governo nel suo insieme e i titolari
dei dicasteri di riferimento dettano i tempi agli uffici predisposti
all’elaborazione dei provvedimenti.
Art.
96
È
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono
cinquecentomila elettori. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali e per le leggi costituzionali. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
Art.
97
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei tre quarti dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art.
98
I
trattati internazionali devono essere ratificati dal parlamento, pena la non
riconoscibilità.
Art.
99
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse attraverso
apposite commissioni costituite in modo tale da garantire uguale rappresentanza
numerica a tutti i partiti. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
Art.
100
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri e i sottosegretari. Qualora
una forza politica proponga come titolare di un ministero una personalità già
pubblicamente candidata a ricoprire tale ruolo in campagna elettorale il
Presidente della Repubblica ha l’obbligo di nominarlo a presiedere il dicastero
indicato. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art.
101
Il
Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari devono
essere persone elette dal popolo nel Parlamento della Repubblica Italiana.
Art. 102
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Art.
103
Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di sette giorni dalla sua presentazione.
Art.
104
Il
Presidente del Consiglio dei ministri è il capo della pubblica amministrazione,
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Egli mantiene
l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Art.
105
La vigilanza tecnica in merito alle spese e alle
entrate pubbliche è affidata alla ragioneria generale dello Stato, suddivisa in
sezione centrale e territoriale. Essa è scevra da finalità politiche e
collabora con Parlamento e Governo. Il
bilancio dello Stato è rendicontato dalla ragioneria che lo presenta al
Parlamento annualmente per l’approvazione. Il Parlamento e il Governo sono
politicamente responsabili della gestione finanziaria di tutti gli enti
pubblici.
Art.
106
L’esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per periodi non superiore
complessivamente a due mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art.
107
I
Comuni sono enti locali elettivi con funzioni amministrative e di servizio alle
persone. Essi hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle suddette funzioni nel rispetto
della cornice di indirizzo dettata dalle leggi dello Stato. I Comuni hanno
risorse economiche derivanti dalla compartecipazione al gettito di tributi
erariali riferibili al loro territorio, dalle imposte comunali, proventi
originati da domanda di servizi individuali, affitto di beni demaniali e mutui.
Art.
108
Il
Governo può istituire un fondo perequativo, variabile e senza vincolo di destinazione
per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Può, inoltre,
destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di
determinati Comuni.
Art.
109
L’elezione
dei Sindaci avviene a suffragio universale e diretto contestualmente al
Consiglio comunale. Ogni lista presenta il proprio candidato a Sindaco e i
propri candidati alla carica di consigliere comunale. Nei Comuni sino a
ventimila abitanti è proclamato Sindaco colui che ottiene la maggioranza
relativa dei voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore
parità è proclamato Sindaco il candidato più anziano. Alla lista
collegata al Sindaco eletto sono attributi due terzi dei seggi assegnati al
Consiglio. I rimanenti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre
liste. Nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti è proclamato
Sindaco colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora
nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede a ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore
parità è proclamato Sindaco il candidato più anziano. Alla lista collegata al
Sindaco eletto è attribuito il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. I
rimanenti seggi si assegnano proporzionalmente. Non sono ammesse
all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno
meno del tre per cento dei voti validi.
Art.
110
I
Consiglieri comunali e i Sindaci non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art.
111
La
Provincia è organo assembleare e di confronto dei Sindaci del territorio. Essa
è messaggera di bisogni locali e può proporre al Governo e al Parlamento
formali iniziative volte ad accrescere il benessere del territorio e dei
distretti produttivi. Lo Stato conferisce alle Province funzioni amministrative
al fine di assicurarne l’esercizio unitario sul territorio. Lo Stato ha facoltà
di istituire imposte provinciali. Il parlamentare residente in una data regione
ha diritto di tribuna nelle assemblee provinciali di riferimento.
Art.
112
Il
Governo può sostituirsi alle Province e ai Comuni in caso di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Art.
113
Il
Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo a suffragio
universale e diretto. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni italiano
che abbia compiuto sessanta anni d’età e goda dei diritti elettivi in
Parlamento. È proclamato Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede a
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di ulteriore parità è proclamato Presidente il candidato più anziano.
Art.
114
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato. Egli rappresenta e difende
la sovranità e l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere e al popolo.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Promulga le
leggi, emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti firmati dal
Governo. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, su proposta del governo, alte cariche apicali, civili e militari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, appone firma di
ratifica ai trattati internazionali previa l’autorizzazione delle Camere. Egli
ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art.
115
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art.
116
Gli
ex Presidenti della Repubblica hanno diritto di tribuna al Senato. Nessuno può
conservare a vita la carica di senatore.
Art.
117
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Sessanta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati e del Senato indicono
le elezioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo,
sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art.
118
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati e del Senato indicono l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
119
La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I magistrati sono soggetti
soltanto alla legge. I magistrati non possono detenere partecipazioni in
società economiche. Il loro ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il magistrato che lascia la funzione giurisdizionale per diventare
rappresentante del popolo non può rientrarvi. La magistratura si divide in
requirente e giudicante. È facoltà del magistrato, in avvio di carriera,
scegliere la funzione a cui dedicarsi. La scelta è irreversibile. La Repubblica
prevede la figura di magistrato onorario alla quale è attribuita competenza
unicamente nel settore civile. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale in presenza di notizie di reato fondate e credibili.
Art.
120
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
121
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 122
Il Consiglio di Stato è supremo organo
terzo di consulenza giuridico-amministrativo del Parlamento e del Governo.
Art. 123
Il
tribunale amministrativo provinciale e il Consiglio di Stato hanno giurisdizione
per la tutela delle persone nei confronti della pubblica amministrazione. La Corte dei conti ha giurisdizione unicamente in caso
di danni patrimoniali all'amministrazione per comportamento doloso o colposo
dei pubblici amministratori.
Art. 124
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 125
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri ventiquattro
componenti appartengono per un terzo alla funzione requirente e per un terzo
alla funzione giudicante, sorteggiati tra tutti coloro che abbiano almeno
venticinque anni di servizio e che non abbiano subito azioni disciplinari; il
rimanente terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venticinque anni
di esercizio. Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati
dal Parlamento. I membri sorteggiati dalla Magistratura e designati dal
Parlamento durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. I membri del
Consiglio non possono, finche´ sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali e avere altri incarichi pubblici.
Art. 126
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 127
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano venticinque anni
d’esercizio e siano iscritti nell’albo cassazionisti.
Art. 128
I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Il ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni.
Art. 129
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza
dei giudici, dei pubblici ministeri e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 130
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata garantendo adeguata consistenza numerica del personale amministrativo e
di magistratura.
Art.
131
Nelle
indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono
acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato. Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende la lingua italiana.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Art.
132
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Art.
133
La
sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione del
Presidente della Repubblica è irrevocabile, salvo sopraggiungano nuovi fatti o
elementi di prova.
Art.
134
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. Il potere di annullamento di un provvedimento amministrativo
spetta al giudice amministrativo, il potere di disapplicazione al giudice
ordinario. La legge stabilisce le modalità per soddisfare in via risarcitoria
il danno subito.
Art.
135
La
Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.
Art.
136
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici. Di questi, cinque sono
nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dal Parlamento in seduta
comune, tre dal Consiglio di Stato e tre dalla Corte di Cassazione. I giudici
della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati dopo venticinque di
servizio, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e fra
avvocati dopo venticinque anni di esercizio. I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per sette anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni in magistratura. La Corte elegge tra i suoi
componenti il Presidente, il quale rimane in carica per un triennio e non è
rieleggibile. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni.
Art.
137
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere.
Art.
138
La
Costituzione stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei
giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Art.
139
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di tre
quarti dei suoi componenti.
Art.
140
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Art.
141
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune e
nelle scuole. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica, di osservarne gli aspetti ordinamentali e le leggi che ne derivano.
Art.
142
La
Repubblica ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lottano per
rendere L’Italia luminosa. La caduta di pioggia o di neve non è considerata
espressione di brutto tempo. La pace è frattale. Siate allegri e munifici.
Fine
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