Homo Homini Christus

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tutto nacque una sera, quando ad un concerto rock vedemmo giovani più giovani di noi aver in mano un dispositivo al posto di una fresca birra. La mattina prima lessi di una borsa valori che brindava alla notizia circa una grande azienda annunciante licenziamenti”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....Immagino…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Signor Presidente, gentili senatori, piacevole ed emozionate è il diritto di tribuna, Vi ringrazio. Tuttavia, l’emozione provata non m’impedirà di essere molto franco. Sarò breve. Unicamente una nuova costituente può permettere di combattere la depressione politica, economica e sociale che affligge l’Italia d’ inizio millennio. Auguriamo che tutti i partiti abbiano il desiderio, il piacere e il coraggio di aderirvi, liberandosi così dall’immobilismo etico, in cui alla noiosa e sterile celebrazione del futuro tecnologico si affianca l’indolenza con cui si accompagnano i problemi e i dolori dell’esistente, mai intervenendo con efficacia e sempre rinunciando a proporre una via, quasi che il senso della vita e la ricerca della felicità siano solo, oramai, espressioni desuete che devono lasciar spazio al mito dell’ineluttabile rappresentazione numerica e all’ego fluido avido. Noi non crediamo nelle lagnose infinite autostrade automatiche. Esortiamo le persone a non smettere di sognare, a scegliere ogni giorno e a considerare la politica altissima espressione di bellezza capace di cambiare le sorti. La libertà delle scelte degli uomini è la cosa più forte e imprevedibile. Cari senatori, la nostra Costituzione è bella, ma il divenire ha svelato i suoi limiti. Essa è vaga, e nel troppo vago, nel tempo, s’insinua lo scalpello malefico del relativismo, ciò che il nostro sentire ritiene sia il grande male, o se volete, la falsa libertà. Tale ismo non può essere risolto se si continua a concepire la laicità dello Stato in termini assoluti. Se la laicità è ormai vissuta come paradigma sempre irrinunciabile da osannare in ogni luogo, in ogni circostanza e in eterno - indipendentemente da ciò che questo atteggiamento comporta -, vuol dire che essa è divenuta laicismo, con il risultato che i valori cristiani di cui tutti qui dentro siamo figli, saranno sempre, semplicemente, qualcosa in più, ma sempre meno valori fondanti e di riferimento.  A nostro avviso bisogna costruire un processo inverso, identificando la laicità come libera possibilità. D’altra parte il cristianesimo è libertà. Solo così, Noi speriamo, si potrà raggiungere l’equilibrio e far intendere che il cristianesimo è un ordine morale i cui valori, come disse il papa emerito in sede impedita Benedetto XVI, « sono umani prima di essere cristiani ». Secolarizziamo il laicismo. Quest’ultimo è stimolo alla babele, alla sopraffazione, alla mancanza di rispetto, all’ingordigia, all’avarizia, all’invidia, alla guerra per il gusto della guerra. Di seguito, dunque, il nostro contributo per rianimare il cadaverico. Esso investe, per quanto vi si afferma, la sfera internazionale”

 

 

 

di Alessandro Borella

©2020

 

 

 

Costituzione della Repubblica Italiana

 

 

 

 

Art. 1

L’Italia è una Repubblica parlamentare in cui vivono cangianti libertà, giustizia, natura.

 

 

Art. 2

L’Italia è ricerca di armonia ed espressione vivente dei valori e degli istinti sviluppati dalle civiltà che ne abitarono e visitarono il territorio.

 

 

Art. 3

L’Italia rispetta la Storia e perpetua, in regime di libera adesione, la tradizione della cultura italiana che, in accordo metafisico, considera Gesù, il Figlio di Dio, l’uomo più coraggioso e generoso, colui che non fugge e lotta, simbolo di semplicità, libertà e salvezza.

 

 

Art. 4

Il popolo italiano stima la Madre dei credenti la donna più umile, buona, forte e bella.

 

Art. 5

L’Italia invita al gravoso impegno di vivere rifuggendo l’accidia e la condizione homo homini lupus. Libero è il tendere verso l’irraggiungibile homo homini Christus.

 

 

Art. 6

Il fervore morale e l’escatologia sono promossi. L’ebbrezza dei costumi privati è libera. La possibile violenza fisica e psicologica inerente all’esercizio delle libertà personali è punita. La vigliaccheria è considerata aggravante.

 

 

Art. 7

La sovranità appartiene al popolo italiano che la esercita attraverso il voto di rappresentanza. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere etico e non può mai essere limitato. Il voto è espresso con matita dal tratto indelebile. Le persone cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando sempre giuramento. La Repubblica trova le forme per consentire alle persone affette da disabilità di effettuare la promessa. Presta giuramento di esser fedele alla Repubblica chi acquista la cittadinanza.

 

 

Art. 8

Tutti gli italiani hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge e hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La Repubblica consente e regola il diritto di tribuna. Sono vietate le associazioni e le organizzazioni a carattere militare. In onore del costume repubblicano e al fine di perseguire visione generale, costruttivo distacco dai gruppi di pressione ed evitare conflitti di interesse, i rappresentanti eletti dal popolo hanno l’obbligo, durante il mandato, di non svolgere mestieri e di spogliarsi di eventuali rendite finanziarie derivanti da attività economiche.

 

 

 

Art. 9

Tutte le persone hanno diritto ad associarsi e a riunirsi pacificamente senz’armi. La circolazione delle persone può subire limitazioni soltanto in stato di emergenza e previa approvazione del Parlamento riunito in seduta comune. L’approvazione richiede grandissima maggioranza qualificata. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

 

 

Art. 10

Tutti hanno il diritto di manifestare le proprie emozioni e il pensiero con la parola, lo scritto e le altre arti. Tutti hanno il dovere morale di credere in se stessi distinguendo tra individualismo ed egoismo, di aprirsi a sincera gratitudine, di far crescere la propria personalità, di essere leali, di rispettare la parola data e di aver riguardo, in armonia con il vicino prossimo, del proprio tempo interiore. L’Italia ha come valore fondante l’amore e l’ammirazione per la natura, per la sua forza e per le leggi che regolano la sua perpetuazione. La Repubblica promuove l’attività sportiva nel mondo e la considera primaria fonte di rilassatezza mentale e sanità fisica. È dovere e diritto di ogni persona che vive nel territorio italiano esercitare, secondo le proprie possibilità fisiche e intellettuali, un’attività, un mestiere o un ruolo che concorra al benessere materiale e spirituale dell’umanità.

 

 

 

Art. 11

La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. Gli atti delle istituzioni repubblicane devono essere espressi, discussi e compiuti in lingua italiana. Il servizio pubblico di informazione, comunicando azioni o intenzioni degli apparati della Repubblica, nonché informazioni utili alla sicurezza, alla salute, all’economia e all’istruzione si rivolge al popolo in lingua italiana e non in idiomi stranieri. La diffusione delle dichiarazioni rese nelle sedi istituzionali è affidata ai mezzi di comunicazioni di massa pubblici, ai quali possono aggiungersi soggetti privati accreditati. Il personale politico, anche negli interventi appassionati e in qualsivoglia contesto, è tenuto ad aver condotta stilistica elegante e ad aver diritto, in ambito mediatico, ad esprimere compiutamente il pensiero. Il politico s’impegna in ogni luogo ad evitare racconti mistificatori e dichiarazioni menzognere. La Repubblica tutela i dialetti, promuove la curiosità per la lingua latina e il rispetto fra le genti nel mondo.

 

Art. 12

La religione è voce originaria di tutti i popoli.

Art. 13

La Repubblica italiana riconosce il valore di tutte le culture religiose. La loro forza risiede nella difesa dell’esperienza interiore e del mistero della natura umana, ovvero l’aspetto della realtà di cui la scienza non può appropriarsi. Esse difendono le memorie dei popoli. L’Italia auspica il considerare le religioni espressioni spirituali che conservano tra loro particolari e differenti visioni della verità, del vivere e del senso dell’esistenza. È punito il vilipendio dei simboli sacri alle religioni.

 

 

 Art. 14

I principi del cristianesimo fanno parte del patrimonio storico e presente del popolo italiano. L’Italia e la Città del Vaticano dialogano e sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Le materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato, e non menzionate nella presente Carta, potranno essere regolate con accordi bilaterali. La Repubblica e la Chiesa cattolica collaborano per la tutela del paesaggio e delle ricchezze storiche ed artistiche della Nazione. I luoghi di culto dismessi sono difesi dalla secolarizzazione e non possono essere destinati ad attività economiche. Nessuno può pretendere la censura di opere d’arte presenti nei luoghi di fede e nelle istituzioni artistiche e culturali italiane. L’Italia riconosce l’importanza della concezione cristiana della libertà per lo sviluppo dell’arte e della scienza, appoggia il continuo confronto tra le istanze creazioniste ed evoluzioniste e costruisce profondi rapporti con le Nazioni che identificano il Cristianesimo patrimonio fondante della propria identità.

 

 

Art. 15

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto. La diffusione del culto in luogo aperto al pubblico è obbligatoriamente svolta anche in lingua italiana. L'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato. Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante di corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.

 

 

 

Art. 16

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni; natura, spirito, passione. La bandiera della Repubblica è il simbolo della patria. La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori. La Repubblica deplora e punisce il vilipendio della bandiera al fine di tutelare le istituzioni, il principio di autorità e il sentimento di appartenenza alla Nazione. Roma è la capitale della Repubblica.

 

 

Art. 17

L’inno nazionale è il canto degli italiani di Goffredo Mameli musicato da Michele Novaro. La Repubblica italiana incoraggia gli studi musicali e canori. La musica è anima e manifestazione dell’immensità e dei segreti del cosmo.

 

 

Art. 18

L’Italia non consente limitazioni alla propria sovranità.

 

 

Art. 19

Le Forze armate della Repubblica italiana difendono la sovranità nazionale, i confini e la pace nel mar Mediterraneo. La Repubblica stanzia loro opportune risorse. Ai militari possono essere affidati compiti di polizia giudiziaria e di protezione civile. Le Forze armate possono intervenire, ove richiesto dalla organizzazione delle Nazioni Unite e previa autorizzazione del Parlamento, in scenari internazionali in ottica pacificatoria tra belligeranti o per impedire crimini contro l’umanità. L’Italia, in virtù dei rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d’America, ospita basi militari americane. L’uso delle basi per attività belliche è rigorosamente vincolato alla filosofia di intervento delle Forze armate italiane ed è sottoposto ad approvazione parlamentare. Nel caso di minaccia e aggressione subita l’Italia e gli Stati Uniti d’America stabiliscono fra loro tenace alleanza. A seguito di accordi, le Forze armate italiane possono partecipare a missioni addestrative in territori, mari e cieli di altre Nazioni. Il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. Accertata l’abilità, il servizio militare di leva è obbligatorio per tutti gli italiani di sesso maschile e facoltativo per le donne e i chierici. Esso ha durata di mesi sei. La difesa della patria è sacro dovere per tutti gli italiani, ognuno con le proprie capacità. Il militare di ogni ferma e grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. La Repubblica tutela l’onore delle Forze armate. I militari responsabili di tradimento affrontano pubblica cerimonia di disonore. Dulce et decorum est pro patria mori.

 

Art. 20

Il servizio civile ha durata di mesi sei; è obbligatorio per tutti e può essere svolto prima o dopo il servizio militare. Le persone con gravi disabilità sono esentate. Durante il servizio civile e il servizio militare di leva è vietato espatriare. 

  

 

Art. 21

La libertà nel rispetto della legge è ciò che guida le Forze dell’ordine. Gli operatori di pubblica sicurezza sono tutelati contro chi attenta alla loro sicurezza.

 

 

Art. 22

L’Italia si adopera in ambito internazionale per combattere il commercio illegale di armi, deplora la destabilizzazione degli Stati e la vigliacca concezione di guerra per procura.

 

 

Art. 23

L’Italia aborre la guerra, in tutte le sue forme, per la risoluzione di controversie internazionali legate al commercio e allo sfruttamento delle risorse energetiche presenti sul pianeta e nell’immensità dell’Universo. L'acqua è il bene primario. È impegno della Repubblica sviluppare e favorire nel mondo la diplomazia fra le Nazioni e la ricerca scientifica sulle fonti energetiche vitali, utili a rendere i popoli di ogni latitudine indipendenti. Lo Stato è titolare delle aziende che devono, per obbligo etico, potenzialmente garantire sul territorio italiano sufficiente approvvigionamento idrico ed energetico. È dovere delle aziende italiane, pubbliche e private, contribuire al benessere sociale, ambientale ed economico delle Nazioni in cui operano e sfruttano le risorse energetiche a favore del popolo italiano.

 

 

Art. 24

È impegno della Repubblica difendere, nei limiti delle responsabilità e dei poteri umani, l’integrità del pianeta Terra che fluttua nei tempi della natura. L’Italia lotta perché si tuteli nel mondo il benessere della fauna e della flora impedendo diffusione incontrollata di specie alloctone. La Repubblica incoraggia l’agricoltura e l’allevamento a carattere non intensivo ed opera affinché le organizzazioni internazionali perseguano l’ideale sviluppo di pacifiche Nazioni, in cui la tendenza all’autarchia alimentare e la libera circolazione delle conoscenze stimoli la ricerca dell’indipendenza manifatturiera, rendendo a tal guisa lieve e responsabile la naturale propensione degli esseri umani a spostarsi e curioso il girovagar delle genti nel mondo. Chi ama la patria ama tutte le madrepatrie e difende il diritto di non emigrare.

 

 

Art. 25

La Repubblica combatte il traffico di esseri umani e punisce i moderni Caronte.

 

 

Art. 26

La ricerca scientifica è libera. La Repubblica italiana sostiene lo studio e l’esplorazione dell’Universo; a tale fine conferisce alle istituzioni scientifiche pubbliche e private libertà di applicazione tecnologica nello spazio al di fuori del pianeta Terra. Ciò nonostante, è dovere della Repubblica ostacolare in ogni luogo la miserabile pratica finalizzata alla clonazione riproduttiva degli esseri animati.

 

 

Art. 27

La Repubblica italiana, in obbedienza al ruolo etico che ne forma l’essenza, istituisce comitato di controllo a partecipazione parlamentare sulle applicazioni tecnologiche nei processi produttivi presenti in Italia. Esso deve garantire che le macchine, la robotica e l’intelligenza artificiale siano disciplinate, asservite e controllate dall’essere umano, salvaguardando l’esistenza del lavoro inteso come peculiarità imprescindibile della persona. L’Italia difende in ogni ambito terrestre la rilevanza del protagonismo umano per impedire che i processi di automazione e informatici estremi riducano il cervello a modulo standardizzato e degenerino le capacità sensoriali e pratiche dell’umanità, proteggendo in tal modo la libertà, l’eterogeneità delle culture, l’esistere delle passioni, la realtà sensibile e la bellezza dell’agire. La Repubblica limita la diffusione nell’ambiente degli apparati di computazione miniaturizzati e invisibili all’attenzione cosciente dell’uomo, evitando così il volgere verso il dramma, in cui l’incorporazione della tecnologia che rende indistinguibile il confine tra l’essere umano e gli oggetti che lo circondano conduca verso l’uomo nato per la solitudine.

 

 

Art. 28

La Repubblica italiana, promuovendo la cultura, ricorda al genere umano il significato originario della parola, coltivare ed abitare, favorendo nel mondo il risveglio delle arti e dei mestieri, positiva disposizione per la creazione e la domanda di beni autoctoni, l’economia di prossimità e il conseguente rispetto per il proprio ambiente naturale. L’Italia agevola il commercio che avviene all’interno di negozi fisici. L’Italia tutela l’artigianato e considera l’attività manuale l’ambito in cui nasce la libertà e l’intelligenza umana, nonché l’afflato primo che conduce alla spiritualità.

 

 

Art 29

Nei limiti dettati dalla correttezza deontologica, il sistema sanitario nazionale, difendendo la vita, non risponde a criteri di produttività economica. La salute è diritto fondamentale dell’individuo e interesse per la collettività. Le cure all'indigente, chiunque egli sia, sono garantite. Salvo per motivi che costituiscono pericolo incombente e tangibile per la salute pubblica o di urgenza di sopravvivenza relativa a trauma improvviso, nessun trattamento sanitario e terapeutico può avvenire senza il consenso libero e informato della persona. Vige il principio di possibilità di autodeterminazione. Esso consente la libertà dell’essere umano di rifiutare o di interrompere le cure per sconfiggere le malattie. È in ogni caso dovere morale assistere il cammino finale dei sofferenti, fornendo loro i nutrienti di base per perpetuare la speranza di vita e i farmaci per alleviare il più possibile il dolore, mai privando il morente della libertà o la possibilità di avere forme di coscienza. L'introduzione nel corpo umano di strumenti informatici permanenti a fini di monitoraggio è vietata. L'assistenza privata è libera in accordo con i principi costituzionali.

 

Art. 30

La proprietà è pubblica o privata. Non è ammessa la commistione.

Art. 31

L’iniziativa economica è promossa e non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza dei lavoratori, alle persone e alla natura. È compito primario della politica armonizzare gli interessi collettivi con l’intraprendenza degli individui.  La proprietà privata può essere, salvo congruo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

 

 

Art. 32

È dovere della Repubblica costruire, avvalendosi anche di imprese private, le infrastrutture ingegneristiche ritenute indispensabili per poter risiedere, errare e lavorare. La gestione dei servizi di trasporto di base è pubblica. Lo Stato consente ai soggetti privati di integrare, con mezzi propri, i servizi di base garantiti. In tale caso l’impresa privata titolare della concessione collabora al mantenimento e allo sviluppo funzionale delle infrastrutture. La compagnia aerea di bandiera raggiunge tutte le capitali del mondo.

 

 

Art. 33

Le strutture materiali dell’infosfera presenti sul territorio, nei cieli e nei mari italiani appartengono alla Repubblica italiana. L’accesso infrastrutturale alle reti di telecomunicazioni è diritto di tutti.

 

 

Art. 34

L’Italia considera i sistemi monetari strumenti al servizio del lavoro.

 

 

Art. 35

La sovranità monetaria, in ossequio alla missione di accrescere il benessere comune cui devono tendere gli Stati, è la base della libertà del singolo e delle Nazioni nel contesto del gioco capitalista. L’Italia si adopera in sede internazionale affinché tutte le monete del mondo abbiano pari dignità. L’Italia appoggia la flessibilità dei cambi tra le valute. Il riallineamento monetario è ricerca di pace ed equilibrio, permette di non svalutare il lavoro ed è etereo terreno su cui rallenta il delirio di onnipotenza imperialista e mercantilista; esso conduce alla via dell’armonia tra i fondamentali macroeconomici delle Nazioni, ricordando che essa, in quanto tale, è armonia di tensioni opposte che ineluttabilmente lottano per liberare le vantaggiose creatività offerte dall’economia di mercato. L’Italia s’impegna affinché si attenui nel mondo l’apologia delle esportazioni e prevalga in ogni Nazione la domanda interna, principale fonte di ricchezza dei popoli e di respiro delle culture.

 

Art. 36

La moneta della Repubblica è la Lira. Essa è strumento sovrano e duale, a debito e a credito. È compito arduo e solenne crearla con equilibrata consapevolezza.

 

 

Art. 37

La moneta è emessa dall’ente pubblico Banca d’Italia.

 

 

Art. 38

La moneta esente debito è inerente al sistema pensionistico e può esser creata durante i fisiologici momenti di crisi, è legata ai metalli ritenuti preziosi custoditi dalla Repubblica ed è parzialmente convertibile con essi in quantità simbolica, ha intrinseca e perpetua forza ed è il dono della Repubblica alla vita lavorativa. Solidalmente con tutti i contributi versati concorre a creare serenità economica accompagnando l’età della saggezza verso l’ora dell’addio.

  

 

Art. 39

Nel rispetto delle evidenze storiche è essenziale che la Banca d’Italia e il Governo collaborino affinché la determinazione dei tassi di interesse rimanga a controllo e coordinamento pubblico, così mitigando le instabili o golose passioni degli attori speculativi, incoraggiando e tutelando l’allocazione del risparmio e, unitamente al prelievo fiscale, consentire alle forze politiche di dettare la visione, creare adeguate risorse per i servizi al popolo e di applicare l’agenda economica e sociale in cui credono. Il debito pubblico è pertanto comunemente accettato come abitudinario, sempre crescente nel lungo periodo e inestinguibile per definizione. La sua moderazione è il frutto dello sviluppo economico che non può essere duraturo senza l’intervento dello Stato, le cui spese sono redditi del settore privato. L’azione dello Stato nell’arte economica è funzionale alla ricerca della piena occupazione e al raggiungimento di dignitosi salari che crescano costantemente nel tempo più del debito, consentendo all’economia di poter offrire i prezzi più convenienti ravvivando la concorrenza tra le imprese. 

         

 

Art. 40

Il debito privato concerne le scelte e l’onore fra gli umani.

                                                                       

 

Art. 41

È principio categorico la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle d’affari operanti in Italia. La Repubblica vigila e disciplina le istituzioni finanziare operanti in Italia affinché vengano forniti adeguati danari alle imprese, evitando robusta inflazione creditizia e moderando la creazione di risorse derivanti da strumenti finanziari. Sono vietati i lotti minimi di negoziazione delle azioni societarie. La Repubblica norma il vincolo di portafoglio relativamente ai titoli di debito pubblico italiano per garantire stabilità al sistema finanziario. Le vendite allo scoperto sui mercati finanziari italiani sono vietate, ciò che non si possiede non si può vendere. La partecipazione delle banche al capitale delle imprese non finanziarie è regolata al fine di evitare conflitti di interesse, sostenendo in tal modo indipendenza e responsabilità decisionale all’ interno delle aziende.

 

 

Art. 42

La Banca d’Italia sostiene la solidarietà fra le Nazioni e investe parte decimale degli investimenti obbligazionari in titoli di Stato esteri. La Banca d’Italia non può investire in aziende private.

 

 

Art. 43

La Repubblica italiana provvede ad istituire apposite istituzioni finanziare pubbliche per custodire i risparmi, favorire l’accesso al credito dei volonterosi, rinvigorire la concorrenza tra gli operatori economici legalmente risiedenti in Italia e sostenere aziende pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità. L’industria è condizione imprescindibile per la stabilità economica.  La Repubblica tutela il patrimonio archeologico industriale e può intervenire nazionalizzando aziende e banche in evidente difficoltà. L’eventuale salvataggio degli istituti bancari non può arrecare danno al correntista. Il sistema bancario deve garantire la possibilità di possedere materialmente il denaro attraverso il libero uso del contante. La Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice.

 

 

Art. 44

Gli enti pubblici a carattere non bancario non possono accedere a strumenti finanziari privati diversi dai contratti di mutuo. Il patrimonio demaniale pubblico va preservato e valorizzato.

 

 

Art. 45

La Repubblica invita tutti a considerare, oltre al lucro, ciò che più appaga l’anima nell’impresa, ovvero la ricerca del pregio e della durata di ciò che viene prodotto o fornito. Il passo calmo consente di raggiungere tale obiettivo. Distinguere la pazienza attenta del progresso dall’ansia del nuovismo.

 

 

Art. 46

Il sistema burocratico, al fine di agevolare gli adempimenti del popolo e sostenere l’entusiasmo di chi intraprende, è improntato alla massima semplicità possibile, alla non contraddizione, al buon senso e alla brevità. I pubblici impiegati devono essere imparziali e al servizio esclusivo della Nazione. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende di Stato si accede mediante concorso salvo i casi, stabiliti dalla legge, di collocamento obbligatorio di persone disabili.

 

Art. 47

Il sistema fiscale è informato a principi di chiarezza. Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Le erogazioni liberali sono benvenute e non sono soggette ad imposta. Quote millesimali delle imposte sul reddito possono essere destinate a istituzioni religiose, allo Stato, ai partiti, sindacati, associazioni sportive e musicali, enti di volontariato, ricerca e interesse sociale. La Repubblica orienta il maggior prelievo fiscale verso i consumi e i redditi da capitale derivanti da strumenti finanziari privati. La minor pressione fiscale sul lavoro permette superiore libertà di indirizzo di spesa delle persone, aumentando la concorrenza tra le imprese che creano e commerciano beni e servizi. L’aliquota sui redditi da lavoro è uguale per tutti. Coloro che, in ragione del proprio lavoro, dispongono di elevata capacità contributiva sono ulteriormente soggetti, oltre una certa soglia di reddito, ad aliquote estremamente progressive per i redditi eccedenti tale soglia. Le aliquote possono variare nel tempo a seconda del ciclo economico.

 

 

Art. 48

Nel rispetto del contribuente sono vietati i tributi sui tributi. In qualsiasi ambito, le sanzioni di carattere pecuniario non possono generare interessi superiori al limite, periodicamente stabilito, oltre il quale si configura il tasso usuraio. In conformità alla pari dignità tra le persone e i loro percorsi di vita sono vietate le agevolazioni fiscali in ragione dell’età, del sesso, del grado di istruzione, del credo e della nazionalità del lavoratore.

 

 

Art. 49

Tutte le attività economiche, anche non legalmente residenti, che producono o vendono beni in Italia devono corrispondere imposte alla Repubblica in ragione del loro fatturato qui generato. La legge, al fine di fortificare la coesione nazionale e in osservanza della uguale dignità che caratterizza qualsiasi genere di lavoro, stabilisce le modalità per cui il sostegno alla Repubblica attraverso le imposte sul reddito delle persone fisiche sia un atto volontario. Il ruolo di responsabilità che le aziende rivestono nella società affida loro il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

 

 

Art. 50

La Repubblica premia le imprese che reinvestono gli utili in azienda, quand’anche siano indirizzati alla manutenzione e al ripristino di beni strumentali. La legge vieta qualsivoglia forma di obsolescenza programmata. In azienda, pubblica o privata che sia, l’incremento della produttività del lavoro frutto di innovazione tecnologica informatica e robotica deve corrispondere ad aumento salariale di tutti i lavoratori, indipendentemente dalle competenze e ruoli ricoperti. La legge stabilisce i criteri di implementazione di tale necessità.

                                         

Art. 51

Il bilancio economico e finanziario dello Stato è pubblico. I Comuni e le Province provvedono a comunicare i bilanci ai cittadini in forma chiara e dettagliata.

 

 

Art. 52

La Repubblica protegge il lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori; le imprese devono curare la formazione iniziale del lavoratore, l’elevazione professionale e la ricerca della salubrità degli ambienti di lavoro. Al fine di tutelare la dignità del lavoratore ed impedire la condizione di schiavitù, la Repubblica, in orchestra con le imprese e i sindacati, ha la facoltà di stabilire il salario minimo legale e di variarlo nel tempo. L’Italia si adopera in sede internazionale affinché tutte le Nazioni perseguano anch’esse politiche che rispettino la nobiltà del lavoro.  La durata della giornata lavorativa è stabilita dalla legge, la cui finalità è consentire al lavoratore il diritto retribuito ad obbligatori spazi di tempo dedicati all’organizzazione della propria vita, al riposo, all’intimo e alle vacanze dell’animo e del fisico. Il lavoratore impiegato a tempo pieno ha pertanto diritto a due giorni di riposo settimanale, anche al fine di mantenere freschezza mentale e concentrazione nell’impegno lavorativo. La legge stabilisce precise direttive affinché la stragrande maggioranza dei lavoratori impiegati nelle società quotate possa godere di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

 

 

Art. 53

La Repubblica esorta ad eseguire il lavoro con spirito di precisione, responsabilità, adeguato atteggiamento propositivo ed eleganza dei modi nel rapporto fra colleghi. La Repubblica invita le imprese a non considerare il lavoratore una semplice cifra di sistema bensì fonte di eterogenea ricchezza. Le aziende non possono infrangere la dignità personale, morale, professionale e la salute psicofisica del lavoratore. Nessun lavoratore o candidato a posizione lavorativa – salvo le professionalità che coinvolgono precipuamente la sicurezza fisica del prossimo - può essere soggetto ad indagine psicologica finalizzata a giudizi emotivi discriminatori. Considerata l’imperscrutabilità di fondo della personalità umana e il divenire di essa in mezzo agli altri nello spazio e nel tempo, nessuna applicazione informatica può essere utilizzata per descriverla.

 

 

 

 

Art. 54

La Repubblica sollecita le aziende ad evitare inutile e fuorviante uso di idiomi stranieri per descrivere posizioni lavorative. Inoltre, tutte le proposte di lavoro riferite a impieghi da svolgersi unicamente in Italia sono espresse con vocabolario italiano seppur prevedano compiti e situazioni in cui si renda necessario l’utilizzo di lingua straniera.

 

Art. 55

È vietato il monitoraggio costante, pervasivo e generalizzato dell’attività lavorativa. Sono vietati gli strumenti che violano la sacralità del corpo umano. Il lavoratore può esercitare il diritto alla non reperibilità fuori dal contesto lavorativo e alla disconnessione dall’infosfera aziendale al fine di evitare invasivo continuum spazio-temporale. Laddove possibile è auspicata la diffusione della musica negli ambienti di lavoro.

 

Art. 56

In Italia è vietata l’attività lavorativa fino al compimento di diciotto anni. Successivamente, nessuna impresa privata o ente a diritto pubblico civile può porre limitazioni, in merito all’età, per accedere a posizioni lavorative e concorsi. L’amministrazione militare può stabilire criteri anagrafici in virtù della particolare natura del servizio. La legge stabilisce l’ora in cui si ha diritto al congedo definitivo dal lavoro subordinato. Le imprese e i lavoratori, in piena libertà e di comune accordo, possono continuare la collaborazione per trasferire le conoscenze e le esperienze alle nuove leve.

 

 

Art. 57

Il lavoro autonomo, per definizione, non ha carattere di subordinazione di alcun tipo.

  

Art. 58

La persona inabile al lavoro ha diritto al mantenimento. Coloro che risultano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere hanno diritto all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. I disabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale nella pubblica amministrazione e nella impresa privata.

 

Art. 59

L’organizzazione sindacale è libera e senza scopo di lucro. I lavoratori iscritti possono rivolgersi al sindacato per veder tutelati i diritti legati al lavoro. Il sindacato offre consulenza gratuita ai bisognosi, collabora con Parlamento e Governo per la stesura dei contratti collettivi nazionali. La Repubblica vieta l’istituzione di contratti di lavoro in cui il lavoratore è - a disposizione dell’azienda -. Il lavoro a tempo pieno è fiscalmente agevolato. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito, in collaborazione pacifica e costruttiva con il datore di lavoro, a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Il diritto di sciopero è ammesso per fini contrattuali, di solidarietà e di protesta. Tale facoltà non può infrangere il diritto del popolo alla salute e all’istruzione.

 

 

Art. 60

La Repubblica italiana non ammette forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale, del domicilio ed ogni altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro sedici ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive ventiquattro ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Il privato può procedere all’arresto quando la legge ne stabilisce l’obbligatorietà e vi è flagranza di reato perseguibile d’ufficio, consegnando senza ritardo alla polizia giudiziaria il reo e le cose costituenti il corpo del reato. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e immagine personale sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge e con sistemi tecnologici di proprietà dello Stato. Le leggi della Repubblica proteggono i dati personali degli individui e il diritto all’oblio. Nessuno può essere costretto a portare con sé strumenti tecnologici atti a tracciare la posizione geografica della persona nel mondo. È in generale vietato qualsiasi atteggiamento invasivo, intimidatorio e vessatorio nei confronti della persona.

 

 

Art. 61

Nessuno può essere privato della capacità giuridica e del nome. La Repubblica può revocare la cittadinanza italiana a coloro che accettano incarichi politici, militari e cittadinanza da paesi formalmente in guerra con l’Italia.  Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege. La responsabilità penale è personale. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.  L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva e punisce la violenza di ogni genere su chi è sotto posto a restrizioni di libertà. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Il termine per depositare la sentenza è perentorio. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve cercare di raggiungere la rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. La persona soggetta ad errore giudiziario ottiene sempre risarcimento del danno.

 

 

Art. 62

L’ingresso in Italia è subordinato al possesso di valido e riconosciuto documento di identificazione. È facoltà della Repubblica stabilire visti di ingresso ed impedire, anche solo temporaneamente, immigrazione. La legge stabilisce i criteri che regolano il soggiorno degli stranieri e l’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati politici e profughi. Lo straniero ha il dovere di dichiarare il proprio status con franchezza e onore. È vietata l’estradizione dello straniero per reati politici, salvo i casi in cui egli si sia macchiato di genocidio e terrorismo. È in ogni caso vietata l'estradizione quando l'ordinamento straniero sanziona con la pena di morte il delitto commesso o imputato al soggetto presente sul territorio nazionale. Lo straniero maggiorenne condannato per reati penali è espulso dopo aver scontato la pena detentiva. Lo straniero regolarmente soggiornante ha diritto a poter lavorare e all’iscrizione al sistema sanitario nazionale.

 

 

Art. 63

La cittadinanza italiana è riconosciuta iure sanguinis. La cittadinanza iure soli è riconosciuta ai minori figli di apolidi, di genitori ignoti e ai minori stranieri adottati. Ius scholae: tutti gli stranieri che hanno frequentato inderogabilmente l’intero ciclo della scuola dell’obbligo possono ottenere, previa domanda, la cittadinanza italiana. Tutti gli stranieri di maggiore età che non hanno completato l’intero ciclo della scuola dell’obbligo possono, previa domanda, ottenere la cittadinanza qualora siano residenti da almeno venti anni in Italia e dimostrino, a seguito di esame, buona conoscenza della lingua italiana. In assenza di condanne penali da parte di autorità giudiziaria straniera si può ottenere la cittadinanza per matrimonio con persona italiana dopo sette anni dalla celebrazione.

 

 

Art. 64

La cittadinanza è negata qualora sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato. La Repubblica facilita la naturalizzazione di coloro che non hanno mai goduto di diritti di cittadinanza.

  

Art. 65

La tutela dei minori è dovere categorico. La Repubblica italiana considera l’esser figlio il simbolo primario della vita; nessuno può non esserlo. La possibilità dell’aver figli non è dovere o diritto di singole volontà bensì frutto di unione tra maschio e femmina. La responsabilità morale del maschio nell’atto carnale è assoluta. Considerate le molte possibilità che la scienza offre agli esseri umani per impedire il concepimento, l’interruzione di gravidanza, al fine di limitare l’inevitabile e intimo dolore psicologico della donna, è ammessa unicamente nei casi di violenza, grave stato depressivo e in situazioni in cui la madre è in serio pericolo di vita e non è possibile anticipare la nascita di una nuova vita. La ricerca della conoscenza delle origini biologiche è diritto di ogni persona. I padri e le madri godono di eguaglianza morale e giuridica nei confronti dei nati. L’uomo e la donna che scelgono di unirsi in matrimonio hanno la facoltà di consentire alla scienza di aiutare la predisposizione alla procreazione; a tale fine, per tutelare l’unità morale e spirituale della coppia e nel rispetto di elementari meccanismi di natura non è ammessa la presenza nel corpo della donna di cellule estranee ai coniugi.

 

 

Art. 66

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. La Repubblica agevola con misure economiche sostanziali tutti i genitori che vivono in Italia con figli minorenni. Nei casi di incapacità, assenza o morte dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

 

Art. 67

L’Italia riconosce l’amore sentimento universale e bilancia la libertà di vivere con dignità e fierezza le inclinazioni sessuali con la salvaguardia della famiglia animale dedita alla perpetuazione della specie umana. L’istituto dell’adozione è riservato all’ uomo e la donna uniti in matrimonio.

 

 

Art. 68

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione, impartita per conseguire il titolo di scuola secondaria superiore o qualifica professionale, è obbligatoria e gratuita. Essa deve formare al dogma e al dubbio, non scholae sed vitae discimus. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.

 

Art. 69

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

 

Art. 70

I supporti tecnologici digitali alla didattica sono vietati nell’istruzione elementare al fine di non disperdere nelle immagini virtuali il potenziale di concentrazione profonda dell’alunno, indispensabile per imparare a leggere, scrivere e far di conto.

 

 

Art. 71

La scuola elementare, media e superiore è per gli alunni autonomo luogo di studio, aggregazione e sentimento in cui non vi è necessità di strumenti tecnologici digitali a fini comunicativi. È pertanto precluso allo studente l’uso di tali supporti all’interno dell’edificio scolastico durante tutto l'arco di tempo compreso tra l'entrata e l'uscita. Il personale docente s’impegna a mantenere condotta concorde durante l’ora di lezione. La legge può stabilire aperture straordinarie della scuola per attività culturali, ludiche e d'incontro, in orario pomeridiano e serale, con possibilità d'uso di dispositivi elettronici.

 

 

Art. 72

La scuola deve garantire significativo monte ore destinato all’attività sportiva nonché la possibilità di accedere all’ora di religione cattolica, all'ora di musica e al tempo dedicato alla scrittura a mano di un tema.

 

 

Art. 73

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dallo Stato. La potestà legislativa appartiene allo Stato. Le Regioni sono espressioni storico-geografiche che racchiudono caratterizzazioni linguistiche e culturali. Nel territorio dei Comuni sono presenti gli organi decentrati dello Stato. I Comuni e le Province possiedono un proprio patrimonio demaniale. 

 

 

Art. 74

Coloro che hanno raggiunto i requisiti d’età possono essere eletti in Parlamento. La persona condannata per reati penali e che ha scontato per intero e senza sconti la propria pena giudiziaria è uomo libero e può concorrere a diventare rappresentante del popolo. La Repubblica garantisce il diritto al voto di preferenza. Il giudizio morale in merito a qualsiasi candidato è nella informata e libera coscienza dell’elettore.

 

 

Art. 75

Il partito politico è associazione senza scopo di lucro. La presentazione di una lista alle elezioni nazionali è subordinata alla raccolta firme di cittadini. Il numero di firme è simbolico e corrisponde agli anni trascorsi dall’Unità d’Italia. 

 

 

Art. 76

Le erogazioni liberali in favore dei partiti possono essere effettuate esclusivamente da singole persone; la quota massima elargibile annualmente è pari al reddito pro capite medio annuale degli italiani nell’anno precedente al versamento. Ogni partito deve dotarsi obbligatoriamente di statuto e programma elettorale. I Comuni regolano l’adunata civile per i comizi. Le assemblee legislative sono elette a base nazionale; il collegio è unico. La legge stabilisce forme di rimborso pubblico ai partiti per lo svolgimento dei comizi.

 

 

 

Art. 77

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato. Le sedute e gli atti sono pubblici. L’adunata segreta è contemplata soltanto nelle commissioni.

 

 

Art. 78

Le cariche di senatore e deputato sono tra loro incompatibili. La carica di parlamentare è incompatibile con le cariche elettive nei Comuni e nelle Province. La carica di magistrato è incompatibile con le cariche parlamentari e con le cariche elettive nei Comuni e nelle Province.

 

 

Art. 79

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e ne difende l’onore.

 

 

Art. 80

Il primato della politica impone che i membri del Parlamento non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. L'eventuale autorizzazione a procedere s'intende concessa per tutti i titoli prospettati dal magistrato richiedente.

 

Art. 81

La Camera dei deputati e il Senato sono eletti per quattro anni. La durata delle Camere non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 

Art. 82

La Camera dei deputati e il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a deputati tutti coloro che il giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni d’età. Sono eleggibili a senatori tutti coloro che il giorno delle elezioni hanno compiuto quarant’ anni d’età. 

 

 

Art. 83

Il numero dei parlamentari si ottiene dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento, per il numero della popolazione residente nel territorio provinciale meno abitato. I due terzi interi del quoziente corrispondono al numero dei deputati, un terzo al numero dei senatori. Si possono costituire nuove Province ma mai abolirle o accorpare province già esistenti.

  

 

Art. 84

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza qualificata di tre quarti dei suoi componenti. I membri del Governo, se richiesti, hanno l’obbligo di assistere alle sedute. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

 

 

Art. 85

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni. Finché non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

 

Art. 86

I partiti che ottengono almeno il quattro per cento dei voti validi sono ammessi in Parlamento. I Partiti che ottengono percentuale inferiore e che superano l’uno per cento hanno diritto di tribuna.

Art. 87

Le forze politiche, al fine di preservare la propria identità e stimolare l’orientamento ideale dell’elettore, si presentano alle elezioni in liste singole. L’assegnazione dei seggi parlamentari avviene con metodo puramente proporzionale in modo da rispecchiare nel complesso i sentimenti politici degli italiani e l’indirizzo generale. La stabilità di Governo dev’esser frutto della volontà politica di perseguire con audacia ideali dichiarati condivisi, rispettando il Parlamento e il principio di unità e interesse nazionale.

 

 

Art. 88

Le eventuali crisi di Governo devono essere sempre formalizzate in Parlamento. La caduta del Governo può comportare la fine anticipata della legislatura qualora il Parlamento non sia in grado di costruire nuova maggioranza coesa. La caduta di un secondo Governo conduce obbligatoriamente allo scioglimento delle Camere.

 

 

Art. 89

I parlamentari e i membri del Governo, in virtù del ruolo totalizzante ed esclusivo a cui sono chiamati, ricevono adeguate indennità, diarie, assegni di fine mandato e trattamento pensionistico.

 

 

Art. 90

L’iniziativa di legge appartiene a ciascun membro del Parlamento e al Governo. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno trentatremila elettori, di un progetto redatto in articoli. Tutte le persone maggiorenni hanno la facoltà di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

 

Art. 91

La funzione legislativa primaria è esercitata collettivamente dalle due Camere attraverso il disegno di legge. In ossequio a tale principio e alla responsabilità che il parlamentare deve a se stesso e all’elettore la delegazione legislativa al Governo è vietata. Il Governo è libero di presentare disegni di legge.

Art. 92

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni legge deve essere approvata, nell'identico testo, da entrambi i rami del Parlamento. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

 

Art. 93

Il Governo, per accelerare la funzione esecutiva può, in via eccezionale e in presenza di presupposti di necessità e urgenza conclamati, deliberare provvedimenti aventi forza di legge chiamati decreti-legge; essi sono emanati dal Presidente della Repubblica, non possono accorpare al loro interno materie disomogenee, devono essere di immediata applicazione e subito presentati per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro tre giorni. I decreti sono inemendabili ma perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro venti giorni. L’ iterazione del decreto-legge è vietata.

  

 

Art. 94

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla loro approvazione. Le leggi sono pubblicate in gazzetta ufficiale subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in modo che tutti la possano conoscere. Qualora il Presidente della Repubblica ritenga che una legge o parte di essa presentino vizi di incostituzionalità chiede con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente della Repubblica ha l’obbligo di promulgare la legge senza motivazioni.

 

 

Art. 95

Allo scopo di dar certezza sulle regole del vivere comune sono stabiliti i limiti temporali per la definizione dei provvedimenti di attuazione necessari alla esecuzione delle leggi. Tali limiti non possono essere prorogati. Il mancato rispetto dei termini rende decaduta la legge. Il Governo nel suo insieme e i titolari dei dicasteri di riferimento dettano i tempi agli uffici predisposti all’elaborazione dei provvedimenti.

 

 

Art. 96

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi costituzionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

 

Art. 97

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei tre quarti dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

 

Art. 98

I trattati internazionali devono essere ratificati dal parlamento, pena la non riconoscibilità.

  

Art. 99

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse attraverso apposite commissioni costituite in modo tale da garantire uguale rappresentanza numerica a tutti i partiti.  La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

 

Art. 100

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri e i sottosegretari. Qualora una forza politica proponga come titolare di un ministero una personalità già pubblicamente candidata a ricoprire tale ruolo in campagna elettorale il Presidente della Repubblica ha l’obbligo di nominarlo a presiedere il dicastero indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

 

 

Art. 101

Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari devono essere persone elette dal popolo nel Parlamento della Repubblica Italiana.

 

 

Art. 102

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

 

 

Art. 103

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di sette giorni dalla sua presentazione.

 

Art. 104

Il Presidente del Consiglio dei ministri è il capo della pubblica amministrazione, dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Egli mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Art. 105

La vigilanza tecnica in merito alle spese e alle entrate pubbliche è affidata alla ragioneria generale dello Stato, suddivisa in sezione centrale e territoriale. Essa è scevra da finalità politiche e collabora con Parlamento e Governo. Il bilancio dello Stato è rendicontato dalla ragioneria che lo presenta al Parlamento annualmente per l’approvazione. Il Parlamento e il Governo sono politicamente responsabili della gestione finanziaria di tutti gli enti pubblici.

 

 

Art. 106

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiore complessivamente a due mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

 

Art. 107

I Comuni sono enti locali elettivi con funzioni amministrative e di servizio alle persone. Essi hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle suddette funzioni nel rispetto della cornice di indirizzo dettata dalle leggi dello Stato. I Comuni hanno risorse economiche derivanti dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, dalle imposte comunali, proventi originati da domanda di servizi individuali, affitto di beni demaniali e mutui.

 

 

Art. 108

Il Governo può istituire un fondo perequativo, variabile e senza vincolo di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Può, inoltre, destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni.

 

Art. 109

L’elezione dei Sindaci avviene a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio comunale. Ogni lista presenta il proprio candidato a Sindaco e i propri candidati alla carica di consigliere comunale. Nei Comuni sino a ventimila abitanti è proclamato Sindaco colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore parità è proclamato Sindaco il candidato più anziano.  Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attributi due terzi dei seggi assegnati al Consiglio. I rimanenti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti è proclamato Sindaco colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore parità è proclamato Sindaco il candidato più anziano. Alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. I rimanenti seggi si assegnano proporzionalmente. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi.

 

 

Art. 110

I Consiglieri comunali e i Sindaci non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

 

 

Art. 111

La Provincia è organo assembleare e di confronto dei Sindaci del territorio. Essa è messaggera di bisogni locali e può proporre al Governo e al Parlamento formali iniziative volte ad accrescere il benessere del territorio e dei distretti produttivi. Lo Stato conferisce alle Province funzioni amministrative al fine di assicurarne l’esercizio unitario sul territorio. Lo Stato ha facoltà di istituire imposte provinciali. Il parlamentare residente in una data regione ha diritto di tribuna nelle assemblee provinciali di riferimento.

 

 

Art. 112

Il Governo può sostituirsi alle Province e ai Comuni in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

 

 

Art. 113

Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo a suffragio universale e diretto. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni italiano che abbia compiuto sessanta anni d’età e goda dei diritti elettivi in Parlamento. È proclamato Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore parità è proclamato Presidente il candidato più anziano.

 

 

Art. 114

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato. Egli rappresenta e difende la sovranità e l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere e al popolo. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Promulga le leggi, emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti firmati dal Governo. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, su proposta del governo, alte cariche apicali, civili e militari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, appone firma di ratifica ai trattati internazionali previa l’autorizzazione delle Camere. Egli ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

Art. 115

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

Art. 116

Gli ex Presidenti della Repubblica hanno diritto di tribuna al Senato. Nessuno può conservare a vita la carica di senatore.

 

Art. 117

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati e del Senato indicono le elezioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 

 

Art. 118

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati e del Senato indicono l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  

 

Art. 119

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I magistrati sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati non possono detenere partecipazioni in società economiche. Il loro ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il magistrato che lascia la funzione giurisdizionale per diventare rappresentante del popolo non può rientrarvi. La magistratura si divide in requirente e giudicante. È facoltà del magistrato, in avvio di carriera, scegliere la funzione a cui dedicarsi. La scelta è irreversibile. La Repubblica prevede la figura di magistrato onorario alla quale è attribuita competenza unicamente nel settore civile. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale in presenza di notizie di reato fondate e credibili.

 

Art. 120

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

 

Art. 121

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

 

Art. 122

Il Consiglio di Stato è supremo organo terzo di consulenza giuridico-amministrativo del Parlamento e del Governo.

 

 

Art. 123

Il tribunale amministrativo provinciale e il Consiglio di Stato hanno giurisdizione per la tutela delle persone nei confronti della pubblica amministrazione. La Corte dei conti ha giurisdizione unicamente in caso di danni patrimoniali all'amministrazione per comportamento doloso o colposo dei pubblici amministratori.

 

Art. 124

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

 

 

Art. 125

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri ventiquattro componenti appartengono per un terzo alla funzione requirente e per un terzo alla funzione giudicante, sorteggiati tra tutti coloro che abbiano almeno venticinque anni di servizio e che non abbiano subito azioni disciplinari; il rimanente terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venticinque anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri sorteggiati dalla Magistratura e designati dal Parlamento durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. I membri del Consiglio non possono, finche´ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali e avere altri incarichi pubblici.

 

Art. 126

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

 

 

Art. 127

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano venticinque anni d’esercizio e siano iscritti nell’albo cassazionisti.

 

 

Art. 128

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

 

 

Art. 129

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici, dei pubblici ministeri e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

 

 

Art. 130

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata garantendo adeguata consistenza numerica del personale amministrativo e di magistratura.

 

 

 

Art. 131

Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende la lingua italiana. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.  

 

Art. 132

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

 

 

Art. 133

La sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica è irrevocabile, salvo sopraggiungano nuovi fatti o elementi di prova.

 

 

Art. 134

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Il potere di annullamento di un provvedimento amministrativo spetta al giudice amministrativo, il potere di disapplicazione al giudice ordinario. La legge stabilisce le modalità per soddisfare in via risarcitoria il danno subito.

 

Art. 135

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

 

 

Art. 136

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici. Di questi, cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dal Parlamento in seduta comune, tre dal Consiglio di Stato e tre dalla Corte di Cassazione. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati dopo venticinque di servizio, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e fra avvocati dopo venticinque anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per sette anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni in magistratura. La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale rimane in carica per un triennio e non è rieleggibile. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni.

 

 

Art. 137

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere.

 

 

Art. 138

La Costituzione stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

  

Art. 139

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

 

Art. 140

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

 

Art. 141

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune e nelle scuole. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne gli aspetti ordinamentali e le leggi che ne derivano.

 

 

Art. 142

La Repubblica ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lottano per rendere L’Italia luminosa. La caduta di pioggia o di neve non è considerata espressione di brutto tempo. La pace è frattale. Siate allegri e munifici.

 

 

 

 

Fine

 

 

 

 

 

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